Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6302 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 411/2020 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/02/2019

R.G.N. 55295/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto n. 5549/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da E.A., cittadino della Nigeria.

2. Il decreto è stato impugnato E.A. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

2. Innanzitutto, il Collegio intende qui ribadire il principio enunciato da Cass. n. 15211 del 2020 secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

3. Nel caso in esame, questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso per cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente al “presente giudizio” e non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

4. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa (in tal senso, Cass. n. 15211 del 2020, cit.).

5. In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

6. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 e, in particolare, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. n. 32008 del 2019; v. pure Cass. 25435 del 2019).

7. Pertanto, va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, a carico del difensore, avv. Jacopo Maria Pitorri, trattandosi di attività processuale di cui il legale ha assunto esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Jacopo Maria Pitorri dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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