Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6301 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9740-2016 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la

rappresentano difendono;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO MEZZETTI che

lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato STEFANO

TACCHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/10/2015 R.G.N. 714/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

rilevato che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti e confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato aa P.A., a titolo di contributo di solidarietà per il periodo gennaio 2009 – maggio 2013, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori;

2. avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

3. P.A. ha resistito, con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

considerato che:

5. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati;

6.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati;

7.i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi consolidato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre);

8. la pronuncia n. 603 del 2019 ha richiamato “(…) al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (…) la (…) sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”;

9. in definitiva, è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;

10. detto altrimenti, esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, lo stesso non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore” (in ultimo, Cass. n. 36618 del 2021);

11. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa, in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione del ripetuto esame della questione, per cui, confermato l’orientamento espresso, il ricorso va rigettato e le spese vanno liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Tacchino, Mauro Mezzetti e Alberto Mezzetti;

12. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Tacchino, Mauro Mezzetti e Alberto Mezzetti;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA