Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6301 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Medip s.r.l., in persona del legale rappresentante – elettivamente

domiciliato in ROMA, Via Po, 102, presso lo studio del prof. avv.

MAZZA Leonardo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore –

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia del 4/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La S.r.l. Medip ha proposto ricorso per cassazione il 10 settembre 2007 sulla base di un motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 5 dicembre 2006 con cui veniva rigettata la domanda di equa riparazione per l’eccessivo ritardo nella definizione di un processo civile, introdotto nel 1998 davanti alla Pretura di Roma.

La Corte d’appello, pur rilevando la durata eccessiva del giudizio presupposto, ha escluso la risarcibilità del danno, perchè la Società ricorrente non aveva neppure allegato che il ritardo avesse inciso, direttamente o indirettamente, sui diritti immateriali dell’ente.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il motivo del ricorso scrutinabile perchè si conclude con un quesito di diritto – è manifestamente fondato. La Corte di merito si è discostata dal principio, più volte affermato da questa Corte (Sez. 1^, 28 ottobre 2005, n. 21094; Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7145;

Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2246), secondo cui all’ente collettivo spetta il danno morale soggettivo per la accertata irragionevole durata del processo, ove non risulti la sussistenza di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che un tale danno sia stato patito.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dato che il decreto ha precisato che il giudizio presupposto “non avrebbe dovuto eccedere i tre anni”, mentre si è protratto per circa anni e sei mesi, con conseguente durata irragionevole di anni 3 e mesi 6.

Relativamente alla quantificazione del danno non patrimoniale, va ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 21840 del 2009 (le cui argomentazione devono aversi qui per integralmente riportate), in virtù del quale va fissato, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno, salvo che non risulti provata la ricorrenza di circostanze univocamente comprovanti un danno di misura superiore.

In applicazione del succitato standard che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – va riconosciuta all’istante la somma di Euro 2.750,00, in relazione agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata (anni 3 e mesi 6, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 2.750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 856,00 (di cui Euro 311,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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