Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6301 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20929/2014 proposto da:

ATOS WORLDGRID S.P.A. (già E-UTILE S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA

CIAMPOLINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 229/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2014, R.G.N. 904/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 14 marzo 2014, la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione di primo grado che, rigettando l’opposizione a cartella esattoriale, svolta dalla s.p.a. E-Utile, ora s.p.a. ATOS WORLDGRID, ha escluso il diritto della società di avvalersi, per i contributi CUAF, dell’aliquota ridotta anche per i dipendenti iscritti all’I.V.S.-INPDAP, al pari dei dipendenti iscritti all’I.V.S.-INPS, confermando l’applicazione dell’aliquota piena;

2. avverso tale sentenza la s.p.a. ATOS WORLDGRID ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. i motivi di ricorso della società ricorrente, per violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 41,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 238, investono, sotto vari profili, la statuizione di esclusione dell’applicazione dell’aliquota ridotta in relazione ai contributi per assegni familiari per i dipendenti che avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP e sono da rigettare;

4. le questioni proposte con i detti motivi, anche sotto il profilo della conformità ai canoni costituzionali delle norme di riferimento, sono state disattese dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha escluso che la disciplina di riferimento, interpretata nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti iscritti all’INPDAP, si ponga in contrasto con le norme costituzionali e comunitarie;

5. è stato infatti precisato che l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio dalla riforma previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, non implica la sottrazione alla discrezionalità del legislatore della regolamentazione della disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicchè non può ritenersi che le norme che implichino, al riguardo, una diversificazione contributiva costituiscano violazione del principio di uguaglianza;

6. ancor meno potrebbe legittimarsi una interpretazione che, nell’ottica anzidetta, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate;

7. neanche si condividono i dubbi di costituzionalità con riferimento al parametro di cui all’art. 41 Cost., la cui asserita violazione è del resto espressa in termini generici, non potendo ravvisarsi una limitazione della libertà di iniziativa economica nelle specifiche disposizioni regolanti oneri contributivi, a carico delle aziende, in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei dipendenti;

8. anche i dubbi di conformità al canone costituzionale di ragionevolezza non sono stati condivisi dai precedenti di questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. n. 10314 del 2015 e numerose successive conformi), ai quali va data continuità ricordando che il giudice costituzionale ha ripetutamente affermato il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali, derivante dalla complessità inerente alla varietà delle prestazioni e dalle condizioni per ottenerle, dalle variegate fonti di finanziamento (v. Corte Cost. n. 202 del 2008, n. 325 del 1993), ricordando che la realizzazione definitiva della tendenziale omogeneizzazione dei regimi previdenziali è affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte di politica sociale ed economica (Corte Cost. n. 173 del 1986), e che tale discrezionalità concerne anche la conformazione dell’obbligo contributivo (Corte Cost. n. 48 del 2010, ord. n. 896 del 1988);

9. neanche consta, nè è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato incompatibile, il che, del resto, avrebbe semmai condotto alla soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla parte ricorrente;

10. ciò premesso, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, prevede che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 3, comma 23, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell’importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell’Istituto dell’assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con Il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui alla citata L. n. 88 del 1989, art. 24 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dalla medesima L. n. 88 del 1989, art. 37”;

11. in attuazione di tale norma, con il decreto 21 febbraio 1996 emesso dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, sono state adottate le misure di adeguamento delle aliquote contributive. Le riduzioni delle aliquote contributive TBC, maternità e CUAF non trovano però applicazione, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 2 di tale decreto ministeriale, per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

12. con numerose decisioni, cui occorre dare continuità (v. Cass. nn. 18455, 7834 del 2014, n. 14869 del 2015, nn. 312, 180 del 2016; n. 30806 del 2018; n. 19581 del 2019) questa Corte ha chiarito che la richiamata disposizione della L. n. 335, art. 3, comma 23, si applica unicamente ai soggetti per i quali sussiste l’obbligo contributivo al fondo pensioni lavoratori dipendenti e comunque iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e non anche ai dipendenti delle aziende che hanno continuato a mantenere l’iscrizione all’INPDAP;

13. si è rilevato che la disposizione è univoca nel ricollegare la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è spazio per ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo e, in particolare, non tenuti, per alcuni dei dipendenti (quelli iscritti all’INPDAP), al corrispondente aumento delle aliquote IVS;

14. il successivo comma 24, nel prevedere, invece, un aumento delle aliquote contributive dovute “all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima” suona a conferma che la ricordata previsione di cui al precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

15. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA