Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6300 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

L.N., rappresentata e difesa dall’Avv. LONGO Edoardo,

come da procura in calce al ricorso, domiciliati per legge presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

ZENATTI TIZIANO S.A.S., Z.T., Fallimento L.

N. & CO S.A.S.;

– intimati –

per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa

dal G.I presso il Tribunale di Bolzano nella causa n. 6473/2007

depositata in data 21 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il G.I. dei Tribunale di Bolzano ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del procedimento n. 6473/2007 ritenuto lo stesso in rapporto di pregiudizialità con il giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento di L.N. e della L.N. & Co. s.a.s. pendente avanti la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano n. 218/2008.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere rilevata preliminarmente d’ufficio l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

Premesso invero che “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui a D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 dei citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536) e che, in relazione ai requisiti richiesti per l’ammissibilità del quesito è stato ritenuto che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (Cassazione civile, sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24339) e che “il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo e non si identifica nell’indicazione dei motivo e delle norme, e appare evidente che la sua condusività è un dato che deve appartenere ai suo stesso contenuto. E’ lo stesso quesito che deve avere efficacia conclusiva dell’indicazione e illustrazione del motivo e delle norme di diritto. Perciò non può risolversi in un interrogativo meramente astratto. Poichè esso conclude il motivo deve, sia pure riassuntivamente, rivelare e specificare nel suo contenuto le ragioni del suo collegamento a esso. E’ per tale ragione che non è quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la mera interrogazione rivolta alla Corte sul se una norma sia stata violata” (Cassazione civile, sez. 3^, 29 agosto 2008, n. 21887) agli indicati canoni non rispondono i quesiti de quibus posti a corredo dell’unico complesso motivo nei quali sostanzialmente si richiede se sussista il rapporto di pregiudizialità tra le cause senza indicare nè il principio di diritto che si assume non correttamente applicato, nè, soprattutto, quello che invece avrebbe avuto sorreggere l’impugnata decisione, inducendo così il giudicante ad addivenire ad una diversa soluzione della fattispecie.

L’inammissibilità dei quesiti comporta quella del ricorso.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA