Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6300 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
L.N., rappresentata e difesa dall’Avv. LONGO Edoardo,
come da procura in calce al ricorso, domiciliati per legge presso la
cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
ZENATTI TIZIANO S.A.S., Z.T., Fallimento L.
N. & CO S.A.S.;
– intimati –
per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa
dal G.I presso il Tribunale di Bolzano nella causa n. 6473/2007
depositata in data 21 ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il G.I. dei Tribunale di Bolzano ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del procedimento n. 6473/2007 ritenuto lo stesso in rapporto di pregiudizialità con il giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento di L.N. e della L.N. & Co. s.a.s. pendente avanti la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano n. 218/2008.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata preliminarmente d’ufficio l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
Premesso invero che “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui a D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 dei citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536) e che, in relazione ai requisiti richiesti per l’ammissibilità del quesito è stato ritenuto che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.
La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (Cassazione civile, sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24339) e che “il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo e non si identifica nell’indicazione dei motivo e delle norme, e appare evidente che la sua condusività è un dato che deve appartenere ai suo stesso contenuto. E’ lo stesso quesito che deve avere efficacia conclusiva dell’indicazione e illustrazione del motivo e delle norme di diritto. Perciò non può risolversi in un interrogativo meramente astratto. Poichè esso conclude il motivo deve, sia pure riassuntivamente, rivelare e specificare nel suo contenuto le ragioni del suo collegamento a esso. E’ per tale ragione che non è quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la mera interrogazione rivolta alla Corte sul se una norma sia stata violata” (Cassazione civile, sez. 3^, 29 agosto 2008, n. 21887) agli indicati canoni non rispondono i quesiti de quibus posti a corredo dell’unico complesso motivo nei quali sostanzialmente si richiede se sussista il rapporto di pregiudizialità tra le cause senza indicare nè il principio di diritto che si assume non correttamente applicato, nè, soprattutto, quello che invece avrebbe avuto sorreggere l’impugnata decisione, inducendo così il giudicante ad addivenire ad una diversa soluzione della fattispecie.
L’inammissibilità dei quesiti comporta quella del ricorso.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010