Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 630 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26741-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRELLA CHIAROLLA in virtù di

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F. S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico quale suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MARIO CAZZOLLA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 528/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI, emessa il 27/02/2015 e depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Antonio Mario Cazzolla, per la controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

V.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società D.F. s.r.l. e della V. avverso un avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativa alla compravendita di un terreno.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato, per quel che qui interessa – dopo aver accertato che il valore di Euro 31,40 non aveva fondamento logico – che l’atto di rettifica e liquidazione sarebbe stato comunque legittimo, essendo una mera provocatio ad opponendum e che, ai fini dell’accertamento del maggior valore, sarebbe stata sufficiente l’enunciazione astratta del criterio di valutazione prescelto, salvo il potere del giudice di effettuare una propria valutazione, che, nel caso di specie, corrispondeva ad Euro 25,40 mc.

Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali la contribuente lamenta, da un lato, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e, dall’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A parere della V., per un verso, avendo la CFR acclarato l’incongruità della valutazione (per la mancata allegazione di atti di parametro) e dunque la nullità dell’avviso, sarebbe stato impossibile per il giudice tributario esaminare il merito dell’accertamento. Inoltre, la sentenza di appello avrebbe utilizzato un documento impugnato e contestato da controparte, diverso comunque da quelli indicati nell’avviso.

Per altro verso, la contribuente lamenta che sarebbero state tralasciate le doglianze relative all’impossibilità di utilizzare un atto posteriore e diverso da quelli di trasferimento.

Si è tempestivamente costituita l’intimata D.F. s.r.l., aderendo ai motivi di doglianza della ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate, pur costituendosi, non ha depositato controricorso.

La D.F. s.r.l. ha invece depositato controricorso, adesivo ai motivi della ricorrente.

I due motivi – che possono essere trattati unitariamente – sono fondati.

In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11560 del 06/06/2016).

Nel caso di specie, la stessa CTR ha dato atto che lo “stralcio atti parametro” era costituito da due atti di donazione, del tutto inidonei a verificare la fondatezza del risultato comparativo ottenuto dall’Ufficio, neppure esplicitato nelle controdeduzioni. Ha anche aggiunto che la V. aveva negato che i predetti atti fossero stati allegati all’avviso di accertamento. Sul punto, che era stato oggetto di specifica discussione (relativamente all’eccezione di vizio di motivazione), la decisione impugnata non ha preso una chiara posizione, reputando invece che il valore accertato non avesse “fondamento logico”, perchè relativo a due atti assolutamente inidonei alla comparazione.

Ed invece la questione è fondamentale, giacchè la mancata allegazione degli atti di comparazione determina la nullità dell’accertamento (art. 2-bis introdotto dal D.L. n. 32 del 2001: La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma..). In questo senso si è del resto espressa la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6 – 5, n. 9032 del 15/04/2013; Sez. 5, n. 13110 del 25/07/2012; Sez. 5, n. 6914 del 25/03/2011).

E’ infatti evidente che il suddetto vizio si traduce in un’anomalia formale talmente grave da precludere la formazione di detto rapporto, che comporta per il giudice il dovere di pronunciare soltanto l’annullamento dell’atto impositivo (Sez. 5, n. 8581 del 12/04/2006).

Pertanto, il vizio di motivazione su tale punto si riverbera anche sul nocciolo della decisione della CFR: nell’ipotesi in cui gli elementi di comparazione fossero stati allegati o riprodotti nei loro termini essenziali, sarebbe legittima la correzione apportata dal giudice tributario, mentre, nella diversa ipotesi, mancando in definitiva la percezione dello stesso criterio astratto utilizzato dall’Ufficio, il giudice dovrebbe limitarsi all’annullamento sic et simpliciter dell’avviso.

Il ricorso va dunque accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in favore della V. e della s.r.l. in Euro 2.500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge) per ciascuno.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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