Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 630 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 12/01/2011), n.630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28831-2008 proposto da:

NOVA RESTAURI SNC in persona del socio accomandatario ed

amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CREGUT LORENZO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MOBILIARE & IMMOBILIARE MIRELLA SRL – ora Mobiliare ed

Immobiliare

Domenica di Pasquale Di Simone e C. Sas;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1585/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

19.10.07, depositata l’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c., che si riproduce con correzioni formali.

Tra le parti, riferisce la sentenza impugnata, era stato stipulato nel 1983 contratto di appalto per la ristrutturazione di un casale.

Sorta controversia a fine lavori, e raggiunta una transazione, su domanda dell’appaltatrice Nova Restauri, il tribunale di Prato nel 2004 dichiarava risolta per inadempimento di entrambe le parti la transazione del gennaio 1984 e condannava la committente sas Mobiliare ed Immobiliare Domenica di Pasquale Di Simone al pagamento di Euro 7.746,85 oltre iva e accessori. La sentenza, impugnata da Nova Restauri, che chiedeva una somma simile a 43mila Euro per maggiori costi, oltre al risarcimento dei danni, è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze l’11.12.2007. Nova Restauri snc ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. La committente è rimasta intimata.

Il ricorso appare inammissibile.

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3), senza indicare in rubrica quali siano le norme violate. Il motivo lamenta tra l’altro che alcune deposizioni testimoniali non siano state ritenute valide ai fini della decisione.

Si conclude con un quesito di diritto inidoneo a comprendere la natura del vizio lamentato: Si chiede infatti alla Corte di stabilire se, in materia di transazione e appalto, le parti possano fornire prova della insussistenza di responsabilità nell’adempimento con qualunque mezzo e anche con prove testimoniali, salva la facoltà di valutazione del giudice.

Il quesito è inidoneo alla soluzione della controversia o anche di uno solo dei profili di essa. Si riferisce infatti a una frase della motivazione che, valutata nel contesto lessicale e argomentativo, non vuole affermare l’assurda tesi dell’invalidità di una prova testimoniale relativa ai fatti costitutivi di giustificazione dell’inadempimento, ma sorregge la tesi della inidoneità delle giustificazioni addotte dall’appaltatrice.

Tali giustificazioni (eccessiva piovosità e richieste di modifiche da parte del committente) non sono apparse congruamente documentabili per via testimoniale; la sentenza aggiunge infatti che gran parte dei lavori non riguardavano l’esterno, il che si ricollega alla addotta piovosità, e che le modifiche erano afferenti “principalmente” al lavoro “antecedente la transazione”, cosicchè restavano irrilevanti per giustificare l’inadempimento della stessa. Dunque non vi è stata affermazione di un principio di diritto, in ordine al valore delle prove libere, contrario a quello che il quesito propone, ma una stesura argomentativa complessa, confutabile invocando, eventualmente, vizi di motivazione. La censura è quindi inconferente.

Secondo e terzo motivo, che espongono vizi di motivazione, non si concludono con la chiara indicazione del fatto controverso (il ricorso usa l’abrogata formula “punto decisivo”) su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07;

Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Inoltre i motivi (il primo più vistosamente) sono viziati sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non riportano in ricorso, per intero e testualmente, le risultanze che asseriscono essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate e come tali idonee a smentire le valutazioni date dai giudici di merito (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Avviata pertanto la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, nessuna delle parti ha depositato memoria.

Il Collegio condivide pienamente la relazione soprariportata e vi aggiunge che l’ultimo inciso del ricorso sembra prospettare altra censura per ultrapetizione; anche detta censura risulta sprovvista sia del quesito di diritto, sia dell’apparato espositivo indispensabile per denunciare un vizio siffatto. La sussistenza di tale vizio si rileva infatti dal contrasto tra quanto esposto nella domanda e quanto oggetto di decisione, contrasto che deve essere compiutamente riassunto dal ricorrente riportando in ricorso, in primo luogo, il contenuto delle conclusioni assunte nei vari passaggi del giudizio.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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