Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6299 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio
eletto in Roma, Via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. CALDORO Maria
Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to
Alessandro Gargiulo, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
FRANCESCO FRANCHI s.p.a.;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza in data 29.9.2008 con la quale la Francesco Franchi s.p.a. ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.
L’intimata non ha proposto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed è oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010