Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6298 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio

eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. Caldoro Maria

Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to

Alessandro Gargiulo, come da procura in calce ai ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

FONTANA ERMES s.p.a.;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza in data 29.9.2008 con la quale la Ermes Fontana s.p.a. ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.

L’intimata non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed è oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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