Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6297 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35843-2018 proposto da:
ATAC S.P.A., – AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRENESTINA N. 45, presso lo
studio dell’avvocato DANIELA LA ROSA (c/o la Struttura Legale di
ATAC S.p.A.), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SIMONA FLAMMENT;
– ricorrente –
contro
B.P., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA QUATTRO FONTANE n. 149, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO MARRAZZO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
C.M., P.V., PO.DA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2806/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3562/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2806/2018 aveva rigettato l’appello proposto da Atac spa avverso la decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, all’applicazione della normativa di cui al R.D. n. 148 del 1931 e al CCNL Autoferrotranvieri in sostituzione della disciplina di cui all’allegato A del CCNL 27.11.2000.
La Corte territoriale, richiamando arresti del Giudice di legittimità (Cass. n. 4780/99; Cass. n. 7731/2007), valutando il contenuto del R.D. n. 148 del 1931, art. 7, lett. b) con riguardo alla inapplicabilità del contenuto del medesimo decreto a “addetti a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio trasporti”, aveva ritenuto che in tale ambito non potessero essere considerati i controricorrenti poiché, pur provenendo da STA spa, dal 2006 erano stati inseriti in ATAC spa e avevano fornito attività non qualificabili come soltanto “sussidiari(e) del servizio trasporti”. Tali ultime erano qualificate solo le attività erogate agli utenti esterni.
Avverso detta decisione Atac spa proponeva ricorso affidato a un unico articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 7, lett. b), L. n. 270 del 1988, art. 1 CCNL autoferrotranvieri del 2000 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Violazione e falsa applicazione art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 1362 c.c. con riguardo all’Accordo di Armonizzazione 11.6.2007 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Con l’articolata denuncia parte ricorrente si duole, in sostanza, della interpretazione fornita dalla corte territoriale al concetto di “sussidiarietà” dei servizi. Il giudice d’appello aveva infatti qualificato questi ultimi solo quelli forniti da utenti esterni. Solo per essi il CCNL del 2000 aveva inteso escluderne la assoggettabilità al R.D. n. 148 del 1931. In tale ambito la società ricorrente ritiene, invece, che rientrino gli attuali controricorrenti, in quanto provenienti da STA spa.
Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi “soltanto sussidiari del servizio dei trasporti” secondo la norma dettata dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 7, lett. b), ai fini della sottrazione dei relativi addetti all’applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all’azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass. n. 7731/2007; Cass. n. 4780/1999).
Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all’azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass. n. 4780/1999).
Rispetto a tali principi, correttamente osservati dal giudice d’appello, è stata svolta la valutazione delle attività svolte. Invero la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società (STA spa), non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022