Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6297 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V., rappresentato e difeso dall’Avv. MARRA Alfonso

Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 20 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.V. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’Appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale dal maggio 2001 all’ottobre 2001 e iniziato in grado di appello nel febbraio 2002 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito. Posto invero che “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimita’: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso”. (Cassazione civile, sez. 3^, 09 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non risponde il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione deducendosi che la Corte d’Appello non avrebbe correttamente determinato la durata del processo sulla quale parametrare il danno in quanto ha ritenuto di dover considerare solo il tempo eccedente la ragionevole durata mentre, una volta constato che quest’ultima era stata superata, avrebbe dovuto rapportare l’indennizzo all’intera durata del processo in ossequio alla giurisprudenza della Corte europea sono manifestamente infondati alla luce del diverso principio enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensi’ solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dalla L. 24 marzo 2001, art. 2, comma 3, conformemente al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo (Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008).

Poiche’, nella fattispecie, il giudice a quo ha ritenuto ragionevole per il primo grado una durata di tre anni e di due per il grado d’appello, la statuizione sul punto non merita censura, posto che “Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale e’ tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la durata ragionevole del processo (nella specie: dinanzi alla Corte del conti in materia di pensione) e’ di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14), non essendo di per se’ sola, in difetto di altri elementi attinenti alla situazione patrimoniale della parte, la natura della controversia (nella specie: controversia di lavoro) elemento idoneo a giustificare lo scostamento dalla media.

Il quarto e l’ottavo motivo con cui si denuncia l’insufficiente quantificazione dell’indennizzo che il giudice del merito ha liquidato in Euro 1.000,00 in ragione d’anno sono manifestamente infondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso “sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’ in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, quali l’entita’ della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Con il quinto, il sesto e il settimo motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati. Premesso che e’ principio gia’ affermato quello secondo cui “Ai fini delle liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale dei danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione,, una motivazione implicita” (Cassazione civile, sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898), a tale enunciato si e’ attenuto il giudice del merito che, conformandosi allo standard della liquidazione pur dopo aver dato atto della natura della controversia, ha implicitamente escluso che la stessa possa avere avuto un’incidenza sul danno.

Con gli ulteriori motivi di ricorso, la cui trattazione puo’ avvenire in modo unitario concernendo la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, si denuncia violazione della Convenzione, delle norme processuali sulla liquidazione delle spese e della tariffa forense nonche’ carenza di motivazione per avere il giudice del merito liquidato i diritti e gli onorari in modo difforme dagli standard della Corte europea e comunque discostandosi immotivatamente dalla nota spese e dalla tariffa professionale.

I motivi sono manifestamente fondati nei limiti di seguito precisati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi e risultando la quantificazione operata dalla Corte d’appello inferiore ai minimi tabellari; per contro, e’ manifestamente infondata l’ulteriore pretesa di liquidazione delle spese processuali secondo gli standard seguiti dalla Corte di Strasburgo in quanto nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attivita’ professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alte corti di quello Stato (Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto il Ministero della Giustizia condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano in complessivi Euro 825,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti e Euro 100,00 per spese.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e solo in punto spese quelle di questa fase possono essere compensate in ragione dei due terzi.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 825,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa in ragione dei due terzi le spese del giudizio di legittimita’ che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, condannando l’Amministrazione alla rifusione del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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