Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6297 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20332/2014 proposto da:

FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/02/2014 R.G.N. 301/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da Fincantieri spa volta ad ottenere la restituzione degli oneri sociali corrisposti nel periodo dal 1.12.1985 al 1.6.1989 – in virtù dell’operare degli sgravi previsti dalla L. n. 1089 del 1968, art. 18, oggetto della Delib. INPS 16 dicembre 1988, n. 168 – in relazione ai compensi corrisposti per le prestazioni di lavoro effettuate tra il termine del normale orario di lavoro contrattuale (40ma ora) e l’inizio del lavoro considerato straordinario per legge (48ma ora) e per l’effetto la condanna dell’INPS al pagamento nei confronti della Fincantieri della somma complessiva a tal titolo indebitamente versata pari ad Euro 475.062,66, disattendendo il verbale ispettivo del 20 gennaio 2006 che aveva ritenuto la prescrizione del diritto alla restituzione.

2. La Corte territoriale, pur ritenendo l’efficacia interruttiva della prescrizione delle richieste di rimborso formulate da Fincantieri il 22.12.1991, il 23.7.1991 e il 29.10.2001, argomentava che la società nè in primo grado nè in appello, malgrado l’esplicita contestazione giudiziale dell’INPS reiterata con il secondo motivo di appello, avesse ottemperato all’onere probatorio in merito al diritto alla fruizione di detti sgravi. Nè potevano valere il fatto che per periodi precedenti l’istituto avesse riconosciuto tale diritto, in quanto le precedenti condotte potevano configurare ricognizione di debito soltanto con riferimento ai periodi specificamente individuati ai quali si riferivano, nè che l’Inps nel verbale di accertamento del 21/2006 si fosse limitato ad eccepire la prescrizione del diritto, rappresentando ciò solamente la scelta di privilegiare la ragione più semplice ed assorbente per respingere la richiesta e non potendo costituire un riconoscimento implicito della sussistenza dei requisiti legali per la fruizione degli sgravi.

3. Per la cassazione della sentenza Fincantieri Spa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

4. Fincantieri ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Come primo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1968, art. 18, art. 2697 c.c., oltre che dell’art. 5, parte generale sezione terza del CCNL delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale del 20.4.1983. Sostiene di avere pienamente assolto agli oneri allegativi e probatori in merito al proprio diritto all’applicazione degli sgravi, la cui spettanza risulterebbe dal CCNL 20.4.1983 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale avente decorrenza dal 1.5.1983 prodotto in atti. Riferisce che dalla Delib. Consiglio Amministrazione INPS n. 168 del 1988, si ricava – come precisato dallo stesso ispettore di vigilanza nel verbale di accertamento – che i compensi corrisposti dai datori di lavoro per le prestazioni effettuate tra il termine del normale orario contrattuale e l’inizio del lavoro straordinario possono essere assoggettati alla disciplina prevista dalla L. n. 1089 del 1968, qualora nel contesto del contratto collettivo di lavoro venga precisato a quali fini tale orario venga considerato straordinario. Nel caso, il CCNL 20.4.1983 per le aziende metalmeccaniche a partecipazione statale avente decorrenza dal 1.5.1983 conteneva un’apposita dichiarazione contenuta a margine dell’art. 5, parte generale sezione terza, in cui si legge che “la denominazione lavoro straordinario attribuita al lavoro prestato tra la 40a e la 48a… è stata adottata ai soli fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione”.

6. Come secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988,2033,2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Lamenta che la sentenza impugnata abbia privato di rilievo la circostanza che l’INPS avesse restituito alla Fincantieri i contributi versati in eccedenza per il mancato godimento degli sgravi per due periodi anteriori a quello oggetto di causa e segnatamente dal 1.5.1983 al 30.11.1984 e dal 1.12.1984 al 30.11.1985, ritenendo valida ai fini della ripetizione degli sgravi la dichiarazione congiunta a margine dell’art. 5, parte generale sezione terza del CCNL del 20.4.1983, in uno con i modelli dm10 relativi al periodo interessato dalla richiesta di restituzione, presupposti che erano i medesimi per il riconoscimento dello sgravio per i periodi successivi, il cui ammontare risultava, sulla scorta della documentazione allegata, nell’importo complessivo di L.. 409.233.000. I predetti pagamenti da parte dell’INPS concreterebbero ad avviso della ricorrente una vera e propria ricognizione del debito da parte dell’Istituto. Aggiunge che l’INPS non aveva contestato in causa il diritto azionato dalla Fincantieri nè la sua quantificazione, ma che nel verbale di accertamento del 20/1/2006 e nella memoria di costituzione di primo grado aveva sollevato contestazioni del tutto generiche sostenendo che incombeva a controparte l’onere di dimostrare la fondatezza della richiesta.

7. Come terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la Corte territoriale abbia pretermesso l’esame della documentazione versata in atti dalla società ricorrente, non contestata dalla controparte, che consentiva di ritenere provati i fatti costituiti costitutivi della domanda attrice, quali il monte retributivo denunciato ai fini contributivi per l’assicurazione disoccupazione, l’importo dei contributi versati, il monte retributivo assunto quale base di calcolo degli sgravi operati ai sensi della L. n. 1089 del 1968 e successive modificazioni.

8. Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps, è ammissibile, in quanto l’esposizione del fatto processuale ivi contenuta evidenzia con sufficiente chiarezza sia i fatti sostanziali, su cui si fondano le pretese della parte, sia quelli processuali, con la sintesi dello svolgimento dei giudizi di merito.

9. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nel senso che si va a precisare.

10. Si ricava dalla stessa sentenza gravata che con il ricorso al Tribunale di Palermo, Fincantieri s.p.a. aveva chiesto il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi previsti dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, come sostituito dalla Legge di Conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 1, abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 1 e dell’allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, a decorrere dal 16 dicembre 2010, in particolare con riferimento a quanto erogato per le prestazioni di lavoro effettuate tra il termine del normale orario di lavoro contrattuale (40ma ora) e l’inizio del lavoro considerato straordinario per legge (48ma ora), con conseguente restituzione degli importi pagati in più a titolo di contributi per il periodo dal 1.12.1985 al 1.6.1989.

11. L’art. 18 richiamato prevede(va) uno sgravio contributivo per le imprese che operano in territori del mezzogiorno, “stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge”.

12. I presupposti di legge sono dunque la natura industriale dell’impresa, la sua localizzazione e le retribuzioni erogate ai dipendenti; nel caso, poi, al fine di escludere la natura di straordinario del lavoro prestato tra la 40.ma e la 48.ma ora, la sua qualificazione sulla base dei contratti collettivi o della legge.

13. Risulta dunque che la Corte territoriale, nel ritenere che la società non abbia dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa, avrebbe dovuto valutare la dichiarazione congiunta a margine dell’art. 5 parte generale sezione terza del CCNL del 20.4.1983, che era stata richiamata dalla parte ricorrente, in ordine alla qualificazione del lavoro prestato tra la 40.ma e la 48.ma ora.

14. In proposito questa Corte ha già affermato (v. Cass. civ. 17/04/2018, n. 9418) che “Ai fini dell’applicazione della L. n. 1089 del 1968, art. 18, che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro “considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge”, permane la rilevanza della nozione di lavoro straordinario legale ove risulti che le parti collettive, nel fissare solo l’orario normale di lavoro, senza definire quello straordinario, abbiano voluto soltanto riconoscere, a fini contrattuali, un’uguale maggiorazione retributiva al lavoro supplementare, ossia quello prestato oltre l’orario normale e fino al limite legislativo; ne consegue che sono assoggettabili allo sgravio in questione i compensi corrisposti per il lavoro svolto entro i suddetti limiti temporali”. Sicchè l’esame della previsione contrattual-collettiva di riferimento, del tutto pretermessa dal giudice di merito, appariva decisiva nella valutazione dell’idoneità delle allegazioni e prove in merito agli elementi costitutivi della pretesa, mentre l’eventuale mancanza di prova in merito alle retribuzioni erogate e ai contributi versati avrebbe semmai potuto incidere sul quantum della richiesta restituzione.

15. Il ricorso deve quindi essere in tali termini accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al principio sopra individuato.

16. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

17. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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