Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6296 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 12/04/2016, dep.10/03/2017), n. 6296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 483/2011 proposto da:
“RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI” S.P.A. C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SERICA – Direzione Legale
Lavoro, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BUZZI,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 264/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 02/07/2010 R.G.N. 528/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato GIRGENTI ORNELLA, per delega Avvocato TOSI PAOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte territoriale di Brescia, con sentenza depositata il 2/7/2010, respingeva l’appello principale proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e l’appello incidentale proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale la Rete Ferroviaria era stata condannata al pagamento, in favore di P.G. delle differenze sul TFR, in ragione dell’omesso conteggio nella liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Rete Ferroviaria S.p.A. affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il P. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa interpretazione degli artt. 2118 e 2120 c.c., in ordine alla pretesa natura reale del preavviso.
2. Con il secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in riferimento agli accordi sindacali dell’1.2.1996 e del 24.9.1996, in merito all’inclusione dell’indennità di mancato preavviso nella base di calcolo del TFR; ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito al contenuto negoziale dei suddetti accordi.
3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono fondati alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. nn. 28429/13; 9195/12; 13959/09; 1216/09), secondo la quale “Il preavviso, implicando l’estinzione immediata del rapporto con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, comporta che quest’ultima non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del TFR spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente”; inoltre “Il recesso del datore di lavoro dal rapporto a tempo indeterminato, con esonero per il lavoratore della relativa prestazione, determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni di iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione” (Cass., n. 13959/09, cit.). Cfr. e altresì Cass. 27 agosto 2015 n. 17248.
4. Per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017