Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6295 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 12/04/2016, dep.10/03/2017),  n. 6295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 233/2011 proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., C.F.

(OMISSIS) succeduta ex lege alla Gestione Commissariale Governativa

per le Ferrovie del Sud, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.U., C.F. (OMISSIS), V.G. C.F. (OMISSIS),

Z.V. C.F. (OMISSIS), T.L.V. C.F. (OMISSIS),

CI.GI. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

PIERPAOLO MAGI, rappresentati e difesi dall’avvocato LILIA LUCIA

PETRACHI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1947/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/07/2010 R.G.N. 704/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SCHIANO ANGELO;

udito l’Avvocato PETRACHI LILIA LUCIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza depositata il 5/7/2010 accoglieva l’appello proposto da Z.V., T.L., C.U., V.G. e Ci.Gi., nei confronti della Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede resa in data 11/3/2008 e condannava la parte appellata al ripristino dell’orario lavorativo di 36 ore settimanali, nonchè al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di straordinario prestato per l’impegno lavorativo eccedente a decorrere dall’1/7/1998, oltre accessori di legge.

Le Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

Z.V. e gli altri menzionati lavoratori resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. e nullità della sentenza, deducendo che con l’originario ricorso Z., Ci., T., C. e V., tutti dipendenti della resistente, avevano chiesto il riconoscimento dello straordinario per ogni periodo di effettivo lavoro successivo alle 36 ore; che il Tribunale di Lecce aveva respinto il ricorso; che la detta sentenza era stata appellata solo da Z., T., C. e V. (i soli indicati nel ricorso in appello); che, da ciò deve evincersi che il Ci. abbia rinunciato alla proposizione del gravame; che, alla stregua del disposto dell’art. 163 c.p.c., ai fini di una corretta vocatio in ius, si richiede l’indicazione delle parti affinchè siano esattamente individuabili attori e convenuti; che, in mancanza di tale esatta individuazione, la sentenza oggetto del presente giudizio va dichiarata nulla almeno nei riguardi del Ci..

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. e si osserva che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato i fatti e disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice di lavoro ha ritenuto che i relativi termini fossero comunque stati interrotti dai ricorsi gerarchici allegati dagli appellanti, senza considerare che tali ricorsi non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado al momento del deposito del ricorso e che, pertanto, non si è correttamente applicata la norma di cui all’art. 345 c.p.c., che sancisce la decadenza del diritto a produrre documenti ove gli stessi non siano stati indicati e prodotti già nel giudizio di primo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte di merito considerato che nessun diritto alla retribuzione dello straordinario per le ore eccedenti le 36 ore può essere vantato verso la Gestione Commissariale, nè in capo alla società odierna ricorrente che è subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alla Gestione Commissariale successivamente al 2000.

4. Con il quarto motivo (indicato come n. 2, all’evidenza per mero errore materiale) si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., artt. 1322, 1326, 1419 e 1339 c.c. e del CCNL, nonchè difetto di motivazione su questioni fondamentali, deducendo che la Corte di merito, nel riconoscere il diritto dei dipendenti a conservare il miglior trattamento in relazione allo straordinario avrebbe fatto mal governo delle citate norme civilistiche, nonchè del contenuto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, senza considerare che le 36 ore reclamate derivano da una presunta prassi aziendale, posta comunque in essere da un soggetto privato diverso dall’Amministrazione intimata.

1.1 Il primo motivo è fondato.

Risulta, infatti, per tabular che il Ci. non sia indicato tra gli appellanti; per la qual cosa appare del tutto plausibile ritenere che lo stesso non abbia inteso impugnare la sentenza di prime cure, come invece hanno fatto i suoi colleghi, tutti specificamente indicati nell’atto di appello. Orbene, la lettura congiunta delle norme di cui agi artt. 342 e 163 c.p.c., non lascia adito a dubbi in merito al fatto che l’atto di appello debba contenere, oltre all’esposizione sommaria dei fatti, l’indicazione delle parti per la corretta individuazione degli attori e dei convenuti. E questa Corte, in più occasioni (cfr., tra le molte, Cass. n. 962/2000), ha ribadito che nell’ipotesi in cui sia impossibile per il convenuto identificare l’attore la citazione è nulla limitatamente alla parte non indicata.

Nella fattispecie, correttamente la società ricorrente ha inteso difendersi solo nei confronti dei dipendenti esplicitamente indicati nel ricorso in appello, a nulla valendo, l’indicazione della nota di iscrizione a ruolo del Ci., posto che la stessa non ha la natura di atto processuale indirizzato alla parte convenuta.

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha omesso di prendere in considerazione tale pregnante circostanza.

2.1 Parimenti fondato è il secondo motivo, poichè la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice di lavoro, ritenendo che i termini relativi fossero interrotti dai ricorsi gerarchici allegati dagli appellanti senza tenere conto che gli stessi non erano stati prodotti nel giudizio di primo grado al momento del deposito del ricorso, in spregio al disposto dell’art. 345 c.p.c., che stabilisce la decadenza del diritto a produrre documenti nel caso in cui gli stessi non siano stati indicati e prodotti nel giudizio di prime cure; la qual cosa, nella fattispecie, non è avvenuta.

3.1-4.1 Il terzo ed il quarto motivo non sono fondati, poichè i giudici di seconda istanza, conformemente all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (S.U. n. 26107/07), hanno rettamente ritenuto che ai dipendenti della ex Gestione Commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est dovesse essere riconosciuto il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative giacchè tale doveva appunto supporsi l’orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945, poi recepita dal Ministero dei Trasporti che ha stabilito di mantenere invariato l’orario lavorativo sino a diversa regolamentazione proveniente da contrattazione collettiva. Pertanto, secondo tale principio, enunciato dalla Suprema Corte, cui la Corte di merito si è uniformata, il riconoscimento della dimensione collettiva dell’uso aziendale fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali ed a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli rispetto all’aziendale, in conformità del disposto di cui all’art. 2077 c.c.). Ed inoltre, alla stregua del D.M. n. 976/85 la subentrante Gestione succedeva alla ex concessionaria in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi di qualsiasi natura (Cass. n. 3169/90; 4789/81).

Pertanto, l’acquisizione ed il mantenimento di un diritto fondato su un uso aziendale non può dipendere dalle vicende che ineriscono al mutamento della veste giuridica di un ente da società per azioni a società a r.l., nè dal fatto che tale uso sia sorto e posto in essere da un soggetto diverso da quello intimato, perchè, diversamente opinando, l’Amministrazione potrebbe eludere gli obblighi per la stessa discendenti dai diritti ormai consolidati ed originati da un uso aziendale con una semplice trasformazione in un ente di diversa natura.

Tra l’altro, nella fattispecie, l’orario di 36 ore, in vigore dal 1945, è stato introdotto esclusivamente da un atto unilaterale dell’Azienda, sempre confermato da successivi atti unilaterali, in esplicita deroga alle discipline dell’orario di lavoro, sia di fonte legislativa che contrattuale, succedutesi nel tempo.

Tali ultimi due motivi non sono dunque idonei a scalfire, sul punto, la sentenza di secondo grado.

La sentenza va pertanto cassata in relazione ai primi due motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta gli altri due motivi; cassa, in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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