Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6295 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30599-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL DIVINO AMORE A CASTEL DI LEVA, in persona

del Parroco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA MARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1501/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva tramite Docfa una nuova classificazione catastale modificandola da seminario (B/1) a albergo (D/2) e l’Ufficio con avviso di accertamento catastale accoglieva la classificazione D/2, ma aumentava la rendita catastale rispetto a quella proposta;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo il provvedimento non sufficientemente motivato, rilevando che l’atto impugnato è motivato in ragione di un immobile preso a comparazione il quale è sito in area urbana di (OMISSIS) ed è di consistenza inferiore e presenta all’evidenza caratteristiche diverse e più appetibili tali da rendere l’immobile più pregevole e comunque non omogeneo rispetto a quello oggetto di accertamento nel presente giudizio;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, (convertito con modificazioni nella L. n. 1249 del 1939), nella parte in cui la CTR ha ritenuto immotivato il provvedimento impugnato in quanto l’Ufficio si era attenuto alle norme di legge, e, trattandosi di immobili di categoria speciale, la rendita catastale è stata definita con stima diretta, mediante una relazione tecnica recante tutti gli elementi tecnici ed economici utilizzati per la determinazione della rendita catastale accertata, idonei a porre il contribuente nelle condizioni di verificare i criteri seguiti;

ritenuto che il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. n. 17971 del 2018);

in tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019);

in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018);

in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Cass. n. 11270 del 2017);

in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (Cass. n. 3888 del 2019; Cass. n. 21066 del 2017);

ritenuto che nella specie la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – limitandosi ad affermare che l’atto impugnato è motivato in ragione di un immobile preso a comparazione il quale è sito in area urbana di (OMISSIS), è di consistenza inferiore e presenta all’evidenza caratteristiche diverse e più appetibili tali da rendere l’immobile più pregevole e comunque non omogeneo rispetto a quello oggetto di accertamento nel presente giudizio – con una motivazione laconica e poco scientifica (in quanto non ha spiegato perchè il quartiere periferico romano del (OMISSIS) e – trattandosi di alberghi – un immobile “di consistenza inferiore” dovrebbero essere più appetibili e quindi non costituire idonei termini di paragone rispetto all’immobile oggetto di accertamento) ha irragionevolmente ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, senza considerare che, trattandosi di procedura fortemente collaborativa e partecipativa (anche per immobili, come quello di specie, per i quali si procede mediante stima diretta, come evidenziato dalla citata sentenza della Cassazione n. 17971 del 2018 e contrariamente a quanto affermato dal controricorrente nella memoria), l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita, quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente (anno di costruzione, caratteristiche strutturali, altezze, superficie, piano, numero di servizi, presenza o meno di ascensore, portineria etc.) non siano stati disattesi dall’Ufficio e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica ed economica;

pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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