Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6294 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 12/04/2016, dep.10/03/2017),  n. 6294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4757/2010 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIERO PANICI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARTINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/02/2009 R.G.N. 58/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato LATINO FRANCESCA per delega Avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO;

udito l’Avvocato MARTINO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, cha ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa in data 9/2/2007, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso proposto da M.C. nei confronti della San Paolo IMI S.p.A. – diretto ad ottenere l’inquadramento nel 4^ livello dei quadri direttivi ed a godere del relativo trattamento economico e normativo con decorrenza dal 20/8/2000; il riconoscimento del corrispettivo pari a 2/12 degli incentivi relativi agli anni 2000 e 2001; la revisione delle valutazioni professionali relative agli anni 2002 e 2003 – e condannava la parte resistente ad inquadrare la ricorrente nel 1^ livello dei quadri direttivi a far data dal 1/9/2003 ed a corrisponderle le differenze retributive conseguenti con interessi e rivalutazione, nonchè la somma di Euro 122,60 a titolo di quota incentivi per l’anno 2001, respingendo nel resto il ricorso.

La Corte territoriale di Torino, con sentenza depositata il 16/2/2009, respingeva l’appello principale della San Paolo volto ad ottenere i rigetto della domanda della M. relativa al riconoscimento della qualifica di quadro e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla M., dichiarava il diritto di quest’ultima all’inquadramento come quadro di 1^ livello dal 17/12/2002 e come quadro di 2^ livello dall’11/3/2003.

Per la cassazione della sentenza ricorre Intesa San Paolo S.p.A. sulla base di un motivo ulteriormente illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La M. resiste con controricorso ed il primo ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo di impugnazione articolato la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 78 del CCNL dei quadri ed impiegati delle aziende di credito, nonchè degli artt. 1362 e segg.. Sull’interpretazione del contratto e carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo ad un punto essenziale della controversia, rappresentando che con il ricorso in appello la Intesa Sanpaolo ha censurato la sentenza del Tribunale perchè nel riconoscere alla M. la qualifica di quadro direttivo aveva ritenuto erroneamente irrilevanti gli elementi relativi al livello di autonomia e responsabilità che dovevano condurre alla reiezione della domanda e lamentando che la Corte di merito avesse reputato corretta la scelta del primo giudice che, delineando la qualifica di quadro direttivo, aveva riconosciuto particolare rilevanza al requisito della specializzazione, in quanto l’art. 66 CCNL, nell’indicare le caratteristiche delle mansioni del quadro direttivo, si riferisce innanzitutto alle “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale” del lavoratore, ma adoperando la disgiuntiva, soggiunge che si deve tenere conto anche in alternativa delle particolari specializzazioni, seppure accompagnate dalla maturazione di una significativa esperienza nelle strutture centrali e/o nella rete commerciale; elemento, quest’ultimo, che nel caso in esame si deve ritenere pacifico.

1.1 Il ricorso è improcedibile, poichè la parte ricorrente – che, peraltro, non ha specificato le concrete mansioni svolte dalla lavoratrice – non ha prodotto il testo del CCNL dei quadri e degli impiegati delle aziende di credito, del quale assume la non corretta applicazione da parte dei giudici del merito. Ed invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (si veda, per tutti, Cass., S.U., n. 20075/10), “l’onere del deposito dei contratti e accordi collettivi di diritto privato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha per oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo nazionale contenente tali disposizioni”.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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