Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6294 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8093-2019 proposto da:

AZ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PIETRO SARTEA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5819/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRES ed IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2007;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente, affermando che quest’ultima non aveva fornito alcuna prova idonea a ritenere non riconducibili alla società AZ s.r.l. le fatture rinvenute dalla Guardia di finanza tra la contabilità della Globalmark s.r.l. e riportate nel Processo Verbale di Contestazione, evidenziando altresì l’assenza di documentazione contabile della società;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando in particolare che la sentenza impugnata ha risolto la vertenza omettendo di considerare adeguatamente tutti gli elementi probatori forniti dalla ricorrente;

ritenuto che, secondo questa Corte:

l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019; 24035 del 2018) o che lamentino insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto quest’ultimo profilo di doglianza non integra più – a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 de 2012, – un valido motivo di ricorso per Cassazione (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018);

ritenuto che il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto il ricorrente lamenta una erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito che avrebbe condotto ad una motivazione insufficiente e contraddittoria, senza però considerare che il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più denunciabile con il ricorso per Cassazione; nulla va statuito in merito alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate apprestato alcuna difesa non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso ma essendosi costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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