Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6293 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3428-2014 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BORELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1463/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 26/11/2013, R.G.N. 807/2011.
Fatto
RILEVATO
1 che, con sentenza del 26 novembre 2013, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da G.L. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto l’accertamento del diritto della G., docente di scuola primaria che aveva prestato attività didattica in forza di successivi contratti nel periodo dal 2006 al 2010, alla corresponsione della voce retributiva “retribuzione professionale docenti” di cui all’art. 77 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009;
2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, comma 1, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione;
3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la G..
Diritto
CONSIDERATO
4 che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla “retribuzione professionale docente” laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal Ministero, dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
6 che, pertanto, il ricorso va rigettato;
7 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020