Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6292 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 07/04/2016, dep.10/03/2017),  n. 6292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1740-2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO ARAGIUSTO, FEDERICO FREDIANI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/10/2010 r.g.n. 1127/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Firenze, con sentenza depositata il 5/10/2010, rigettava il gravame interposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso la sentenza resa in data 8/5/2007 dal Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da C.V., condannando la società datrice di lavoro ad inquadrare quest’ultimo come dirigente dal 12/12/2000 ed a corrispondergli le differenze retributive.

Per la cassazione della sentenza ricorre in questa sede la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sulla base di due motivi.

Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. lamentando che, nei giudizi di merito, pur chiedendosi il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la qualifica di dirigente, non si sia mai fatto riferimento al CCNL per i dirigenti delle Ferrovie dello Stato o alla declaratoria relativa e che, ciò nonostante, i giudici di merito abbiano formato la loro decisione prescindendo da tale contratto collettivo, dalla sua sussistenza e dal suo contenuto; censura, inoltre, la laconicità della motivazione affetta anche da illogicità laddove si afferma che “non è ipotizzabile che una funzione non dirigenziale possa essere attribuita ad un dipendente avente qualifica inferiore” (pag. 2 della sentenza oggetto di questo giudizio), poichè tale affermazione condurrebbe semmai ad affermare il contrario di quanto stabilito dalla Corte d’Appello.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dei CCNL Ferrovie 1990 e Dirigenti Ferrovie 1990, in quanto la Corte di merito ha del tutto omesso il c.d. accertamento trifasico, senza neppure considerare il CCNL per i Dirigenti delle Ferrovie, erroneamente individuando nella definizione di Project Manager della Comunicazione organizzativa n. AD/2 1997 la fonte del diritto alla qualifica di dirigente del C., che non poteva costituire fonte del predetto diritto poichè si occupava di disciplinare “processi e strutture” per la gestione degli investimenti della Società ferroviaria senza avere nulla a che vedere con gli inquadramenti del personale coinvolto.

2.1 – 2.2 I due mezzi di impugnazione, da trattare congiuntamente data la loro evidente connessione, sono fondati.

Invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, “nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive: l’accertamento del fatto delle attività lavorative in concreto svolte; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr., tra le molte, Cass., Sez. lav. nn. 18122/14; 2642/04; 12785/03; 5684/08).

La Corte di merito, con una motivazione apparente (Cass. n. 25229/15) e, comunque, certamente non scevra da illogicità, non ha operato una corretta sussunzione della fattispecie nella normativa da applicare, poichè senza tenere in considerazione la declaratoria del CCNL di categoria ha applicato al caso di specie una disposizione organizzativa interna (AD/2 1997) che atteneva, per disposizione aziendale, esclusivamente alla disciplina dei processi e strutture per la gestione degli investimenti della società datrice di lavoro, ma non riguardava gli inquadramenti del personale coinvolto. In tal modo ha violato, come innanzi evidenziato, il disposto di cui all’art. 2103 c.c., avendo totalmente omesso l’indagine richiesta per accertare i diritto alla qualifica superiore ai sensi del citato articolo, alla stregua dei principi di diritto individuati dalla costante giurisprudenza e senza tenere conto delle necessarie fonti contrattuali che definiscono i requisiti necessari per l’accesso alla qualifica.

3. Per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione sulle spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso i Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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