Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6291 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6542/2013 R.G. proposto da:

Ancona Entrate srl, con sede in Ancona, in persona del legale

rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.

Alessandro Lucchetti di Ancona, come da procura in atti, el.dom.to

in Roma, Via Magliano Sabina, 24, presso l’avv. Luigi Pettinari;

– parte ricorrente –

contro

F.R., res. in (OMISSIS), rappresentata e difesa in

giudizio dall’avv. Marco Giorgetti di Ancona, come da procura in

atti, el. dom.ta in Roma, V.le Angelico, 261, presso l’avv. Enrica

Inghilleri;

– parte controricorrente –

avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Marche n. 176/1/12

dell’11.12.12;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16.2.22 dal

Consigliere Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ancona Entrate srl ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati a F.R. per Tosap e Tarsu 2004 su immobili di affermata natura pubblica.

Ha resistito con controricorso la F..

Con dichiarazione 14.3.2018 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate, stante l’avvenuta transazione della lite.

La F. ha sottoscritto per adesione questa dichiarazione di rinuncia al ricorso, e così il suo difensore.

Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto per rinuncia; compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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