Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6291 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19653/2019 R.G. proposto da:

FRI-EL GORGOGLIONE SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

GIUSEPPE ZIZZO e dall’Avv. CHIARA SOZZI, elettivamente domiciliato

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata, n. 728/1/2018, depositata il 20 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente FRI-EL GORGOGLIONE SRL ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di procedura DOCFA, era stato rettificato dall’Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi, in particolare, il palo di sostegno (torre) della navicella eolica, che la società contribuente aveva escluso dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21.

La CTP di Matera ha rigettato il ricorso e la CTR della Basilicata, con sentenza in data 20 dicembre 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio può, a fronte di presentazione di DOCFA, modificare gli elementi valutativi allegati dal contribuente, dovendosi ricomprendere nel computo della rendita catastale anche il palo di sostegno dell’aerogeneratore, in quanto porzione di immobile ancorata (“imbullonata”) al suolo, avente funzione di sostegno del peso della navicella e di assorbimento delle sollecitazioni del rotore.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno (“palo eolico”) costituisce macchinario funzionale al processo produttivo di aerogenerazione di energia elettrica ed è, pertanto, escluso dalla stima ai fini catastali. Osserva, in particolare, parte ricorrente che l’aerogeneratore è una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni. Assume, pertanto, che la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, nella parte in cui ha escluso dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta), ha inteso escludere tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilità funzionale della torre rispetto all’aerogeneratore. Contesta, in ogni caso, la ascrivibilità al concetto di costruzione del manufatto “imbullonato”, in quanto lo stesso, in caso di sua rimozione, perderebbe le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo per difetto dei requisiti di forma-contenuto, in violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4. Deduce il ricorrente l’inesistenza di una motivazione idonea a consentire di ripercorrere l’iter logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione assunta con il dispositivo di rigetto dell’appello della società contribuente in relazione a due specifici punti di domanda, relativi a ulteriori profili di illegittimità della attribuzione della rendita catastale, quali l’attribuzione al terreno di un valore sproporzionato, nonchè l’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale di determinate voci quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore. Evidenzia il ricorrente analiticamente gli atti in cui le suddette questioni sono state trattate e riproposte in appello.

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per essere lo stesso attinente a una questione di merito, avendo il ricorrente proposto una questione di falsa applicazione della norma in base alla quale è stata presentata la procedura DOCFA. Così come infondata è l’eccezione di inammissibilità relativa al secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione del minimo costituzionale motivazionale imposto al giudice.

3 – Il secondo motivo di ricorso, il quale assume ruolo pregiudiziale, è ammissibile in ossequio al principio di specificità dei motivi ed è fondato nei limiti di quanto segue.

3.1 – Il giudice di appello ha dato atto nella parte narrativa che il ricorrente aveva dedotto sin dal primo grado (per quanto rileva in questa sede) “attribuzione di un valore sproporzionato al terreno; (…) erronea inclusione nella determinazione della rendita delle “spese tecniche e degli “oneri finanziari”; erronea inclusione nella determinazione della rendita della voce “profitto dell’imprenditore””, esponendo che i motivi di appello secondo, quarto e quinto investivano i medesimi profili, analiticamente indicati (attribuzione al terreno di valore erroneo e sproporzionato, inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore).

3.2 – Il motivo, in senso parzialmente difforme dalla proposta, è infondato. Il giudice di appello ha delineato una sommaria traccia motivazionale in relazione al primo dei profili dedotti dalla ricorrente (determinazione del valore del terreno), deducendo il valore dell’area dal valore del diritto di superficie da atti di pubblico dominio e dal costo di realizzazione a nuovo di opere simili risultanti da atti anch’essi nella disponibilità della società contribuente (“l’Ufficio infatti ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonchè del prezzario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perchè pubblici ovvero perchè allegati”. La motivazione, pertanto, esiste non solo graficamente, ma consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi). Nè il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga concisamente gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

3.3 – Quanto, poi, agli ulteriori profili (omessa pronuncia in merito alla inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore), il giudice – diversamente da quanto indicato in proposta – ha preso esplicitamente in considerazione le voci relative alle spese tecniche

e agli oneri finanziari in quanto ricompresi nella relazione di stima realizzata con la partecipazione del contribuente (“nella relazione di stima risultano essere stati riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento (..) (a)lle spese tecniche e (a)gli oneri finanziari”), nonchè facendo riferimento (quanto all’ulteriore elemento) genericamente alle altre componenti che concorrono al valore del lotto indicati nella relazione di stima (“elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione, in modo tale che il costo (…) dell’immobile, come indicato nella relazione di stima risulta essere stato dato dalla somma (…) Tutti questi elementi e criteri (…) sommati tra loro (…) risultano nel caso di specie, nella determinazione del valore e nel conseguente accertamento essere stati applicati per la determinazione del valore”). Il giudice di appello si è, pertanto, limitato a richiamare tutti gli “elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione”, già indicati nella relazione di stima.

Alla stregua di tali elementi, nel caso di specie potrebbe configurarsi, in relazione ai punti indicati dal ricorrente, un vizio di motivazione per incompletezza della stessa, denunciabile in cassazione solo ove vi sia contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2427). La CTR ha, pertanto, valorizzato gli elementi indicati dal ricorrente in quanto contenuti nella relazione di stima e se ne è discostata solo con riferimento alla valutazione e ai metodi di calcolo operati dalla operata società contribuente (“accertamento indicante specificatamente il diverso calcolo contenuto nella stima diretta allegata essendo rimasti invariati i dati oggettivi forniti dal contribuente medesimo e di cui alla DOCFA”).

La suddetta motivazione è esente da vizi logici e la memoria non aggiunge ulteriori profili di discussione. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.

4 – Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla questione dell’assoggettamento a tassazione del palo di sostegno della navicella aerogeneratrice di energia (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell’impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perchè effettuasse il relativo accertamento (“se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21”).

4.1 – Con tali precedenti, prendendosi atto del consolidamento dell’orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria “D/1-Opificio” (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21), ha previsto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo “D” va effettuata “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”, ma con esclusione di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

4.2 – Si è ritenuto che con tale norma il legislatore, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, ha sottratto all’assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorchè unite al suolo, meglio noti con la denominazione di “imbullonati” (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

4.3 – Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle “componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo”. Il giudice del merito è stato, pertanto, invitato a valutare se – quanto alle componenti impiantistiche imbullonate, sottratte al carico impositivo – il palo di sostegno della navicella (torre) abbia funzione di mero supporto statico, ovvero di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica”, risultando decisivo (ai fini dell’esenzione dal carico impositivo) l’impiego del manufatto (torre) nel processo produttivo, al pari del rotore e della navicella.

4.4 – L’impugnata sentenza, nella parte in cui non ha compiuto l’accertamento della funzionalità del palo eolico in relazione allo specifico processo produttivo, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo, anche affinchè accerti se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, e determini la rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati. Le ulteriori questioni restano assorbite.

5 – Il primo motivo va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA