Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 629 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 27/05/2010, dep. 12/01/2011), n.629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione 1227-2008 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GASPAROTTO GIORGIO,

PIETROBON VITTORINO, giusta mandato speciale in calce al ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICHELE GIAMPIETRO,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24295/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 10.10.06, depositata il 14/11/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito per il ricorrente l’Avvocato Gabriele Pafundi che si riporta

agli scritti.

– sentito il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.B. impugna per revocazione la sentenza n. 24295 del 2006 di questa Corte, che ha respinto il suo ricorso per la cassazione della sentenza n. 1875 del 2002 della Corte d’appello di Venezia.

2. Parte intimata, C.L., resiste con controricorso.

3. – L’odierno ricorrente aveva lamentato l’erroneità delle decisioni dei giudici del merito, che avevano affermato la nullità del contratto relativo alla cessione di un terreno intercorso con C.L. del quale aveva chiesto l’adempimento (o in subordine la risoluzione per inadempimento). L’invalidità era stata affermata per difetto originario della presupposta edificabilità del fondo promesso in vendita.

4. – La sentenza impugnata così espone i motivi di impugnazione:

“Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 1362 e segg., e 2729 c.c., degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., ed omessa e insufficiente motivazione per:

1 – violazione del principio della domanda, avendo indicato come fatto costitutivo della presupposizione la concessione al promissario di utilizzare le servitù future che il fondo vicino avrebbe potuto conseguire nell’ambito di una lottizzazione, costituente un fatto giuridico nuovo e diverso da quello prospettato dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione che il contratto era stato stipulato sulla presupposizione dell’utilizzo edificatorio del terreno promesso in vendita;

2 – mancanza di prova della presupposizione non rispondendo ai requisiti della gravità, precisione e concordanza richieste per le presunzioni il rilievo che questa conseguisse come necessità logica alla concessione, di utilizzo delle serviti future del fondo vicino ed alla previsione di rivalutazione secondo un parametro del mercato immobiliare della somma che il promittente avrebbe dovuto restituire in caso di inadempimento;

3 – omesso esame della clausola del preliminare di vendita, secondo la quale il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla licenza di lottizzazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 1362 e segg., 1322 e 1372 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione della decisione, giacchè: 1 – considerando di natura processuale, anzichè sostanziale, la questione da lei sollevata sull’incertezza se l’eccezione della presupposizione sollevata dalla promittente trovasse fondamento nella falsa rappresentazione dell’edificabilità del fondo al momento della conclusione del contratto ovvero nell’essere detta edificabilità venuta meno successivamente, aveva omesso di rilevare che la facoltà di mutare le eccezioni consentita dall’art. 183 c.p.c. non riguardava i fatti posti a loro fondamento e che, in realtà la dedotta presupposizione corrispondeva soltanto all’intenzione delle parti di edificare e la medesima non integrava una presupposizione non fondandosi su un’esatta conoscenza della situazione di diritto e di fatto; 2 – aveva ritenuto l’esistenza della presupposizione dando per scontato l’edificabilità del fondo in base alla dichiarazione del prominente di essere in attesa della licenza di lottizzazione trascurando che dalle dichiarazioni dello stesso emergeva che licenza non era stata ancora richiesta, e, omettendo di valutare i motivi di appello, aveva affermato che era evidente e pacifico, che, nonostante riguardasse il terreno finitimo a quello promesso in vendita, la presupposizione riguardava entrambi i fondi; 3 – aveva ravvisato la presupposizione nonostante, che il convenuto non avesse soddisfatto l’onere di provare che le parti avessero la certezza di una situazione di edificabilità non corrispondente al vero e che la previsione che il rogito si sarebbe dovuto stipulare entro e non oltre il 31 dicembre 1995 anche in mancanza della licenza di lottizzazione dimostrasse che l’edificabilità non aveva influito sulla volontà, quanto meno, del promissario”.

La sentenza impugnata così ha motivato il rigetto del ricorso, dopo aver premesso i principi giurisprudenziali applicati in materia di presupposizione.

“Su tali principi l’impugnata sentenza ha basato la sua decisione allorchè ha ritenuto, attraverso l’esame della volontà delle parti, che esse avevano stipulato il contratto preliminare tenendo presente la situazione, considerata per certa, della possibilità di edificare sul terreno promesso in vendita. Ed invero, dopo avere sottolineato che con il contratto le parti avevano pattuito la stipula del rogito di vendita del fondo entro e non oltre 30 giorni dalla licenza di lottizzazione del restante terreno ad ovest di quello promesso in vendita, al cui rilascio il venditore era stato incaricato dal fratello, e la concessione su detto restante terreno di una incondizionata servitù di transito carraio … ecc. in favore del fondo oggetto del preliminare, ha desunto da tale regolamentazione negoziale non solo che era pacifico che il terreno costituente il fondo servente sarebbe stato lottizzato a scopo edificatorio, ma anche che analoga lottizzazione le parti avevano prevista per il fondo dominante, giacchè la natura delle servitù concesse non poteva trovare giustificazione nella sola volontà di garantire uno spazio di aria e di verde intorno all’abitazione del promissario, ma assumeva un significato soltanto in previsione della realizzazione di strade e di allacciamenti primari e dello sfruttamento (ai fini della cubatura) di eventuali spazi verdi esistenti sul fondo servente. Ha poi aggiunto che tanto il prezzo pattuito per l’acquisto, corrispondente al valore di un terreno edificabile e non a destinazione agricola, quanto la previsione, in caso di inadempienza del promittente, di una rivalutazione del prezzo versato in base esclusivamente al valore di mercato dei nuovi alloggi abitabili non avrebbero avuto senso se le parti non avessero presupposto una possibilità di edificazione, successivamente non verificatasi non essendo stata consentita la lottizzazione. Per il resto va ricordato che l’indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sta stata tenuta presente dai contraenti nella formulazione del consenso, secondo lo schema della presupposizione si esaurisce nell’interpretazione del contratto e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se, come nella specie, immune da vizi logici e giuridici, e che è inammissibile, in sede di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, qualora parte ricorrente si limiti, come nella specie, a riportare nella rubrica gli artt. 1362 e ss. c.c., senza specificare le ragioni e il modo in cui sarebbe realizzata l’asserita violazione”.

5. – Il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa. La sentenza sarebbe incorsa nell’errore revocarono consistito nella “supposizione dell’inesistenza di una clausola contrattuale” e precisamente la clausola del contratto del 4 maggio 1990 con la quale veniva stabilito che “il termine del rogito e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995”. Tale clausola era stata riportata anche nella parte narrativa della sentenza e non era stata oggetto di controversia tra le parti.

Nella motivazione della sentenza impugnata di tale clausola nulla si dice, mentre essa era decisiva perchè prevedeva l’obbligo di stipulare il contratto, anche in mancanza della lottizzazione, la cui aspettativa non poteva integrare la presupposizione.

Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Se in un contratto preliminare di vendita di beni immobili, l’aspettativa della concessione di lottizzazione possa considerarsi presupposizione del contratto quando nello stesso contratto le parti abbiano stabilito che la conclusione del definitivo debba avvenire dopo una certa data anche se non sia avvenuta la concessione di lottizzazione”.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

6. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e alle parti.

7. – Parte ricorrente ha depositato memoria.

8. – II ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre osservare che, in definitiva, il ricorrente lamenta l’omessa pronunzia sulla prospettata questione dell’irrilevanza della presunzione (relativa all’efficacia del contratto solo ove fosse stata ottenuta la licenza) giacchè egli sosteneva esservi clausola specifica per la quale il contratto avrebbe dovuto “comunque” essere stipulato entro il 31.12.95 pur in difetto di licenza; tale questione, pur evidenziata nell’esposizione dei motivi, non era stata esaminata dalla sentenza impugnata.

8.1 – Al riguardo occorre rilevare che tale motivo non costituisce vizio revocatorio. Questa Corte ha avuto occasione di affermare, infatti, che “Il vizio di omessa pronuncia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è passibile di denuncia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, la quale, peraltro, resta non utilizzabile anche nel caso in cui il vizio suddetto infici la sentenza di cassazione, non essendo ipotizzabile, per effetto di tale situazione, alcuna violazione del diritto costituzionale di difesa, in quanto il vizio stesso si risolve in mancato esercizio della giurisdizione, incompatibile con qualsiasi menomazione di tale diritto, essendo la domanda non delibata impregiudicata e, quindi, proponibile in successivo giudizio” (Cass. 2009 n. 17659; Cass. Sezioni Unite 1992 n. 369).

8.2 – E’ noto, infatti, che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è la revocazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 391 bis cod. proc. civ., e art. 395 c.p.c., n. 4, per cui, non è ammissibile il ricorso proposto al fine di ottenere l’annullamento, ovvero la revoca, di una sentenza pronunciata da detta Corte al di fuori dell’ipotesi prevista dalle succitate norme, dell’errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimità e che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 20.11.09 n. 24512).

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno ripetutamente evidenziato che il vizio in discussione, per assumere siffatto carattere, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il Giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.

Ond’è che non può ritenersi inficiata da errore di fatto nel senso inteso dalla norma la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo di ricorso in quanto espressa senza prendere in considerazione una od alcune delle argomentazioni in esso svolte, dacchè in tal caso è dedotta non una discrasia tra quanto obiettivamente esistente e quanto diversamente ritenuto, bensì un’eventualmente errata valutazione ed interpretazione del motivo di ricorso.

E dicesi “eventualmente” perchè il Giudice di legittimità, una volta investito dell’esame della censura relativamente ed una determinata questione, non è tenuto a rispondere a tutti gli argomenti svolti a sostegno della medesima ma solo a quelli che ritenga pertinenti od anche a nessuno di essi ove ravvisi risolutivo della questione altro e diverso argomento.

8.3 – Applicando questi principi al caso di specie, risulta agevole notare come l’asserito errore in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata riguarda l’omessa pronuncia relativamente al primo motivo di ricorso, punto 3, col quale si lamentava: “l’omesso esame della clausola del preliminare di vendita, secondo la quale il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla licenza di lottizzazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995”.

Occorre osservare al riguardo, infatti, che, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronunzia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del Giudice dell’impugnazione (Cass. 2006 n. 2425; Cass. 2002 n. 8023).

8.4 – L’errore che viene ascritto alla sentenza impugnata non può essere qualificato errore di fatto, riguardando l’interpretazione del ricorso, rispetto al quale si assume appunto l’omesso esame non di una delle censure, ma di uno degli argomenti a suffragio della stessa; in proposito basta richiamare la motivazione della Corte per verificare come, infatti, sia stata offerta una valutazione integrale dei motivi del ricorso con esatto riguardo a tutta la complessa questione che aveva costituito specificamente oggetto del giudizio.

8.5 – Va conclusivamente ribadito che deve escludersi il vizio in discussione quante volte la pronunzia sul complessivo motivo di ricorso vi sia effettivamente stata, pur ove siano riscontrabili eventuali apparenti incompletezze nella disamina di esso svolta dalla Corte – quali lacune della motivazione, che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni dedotte a sostegno della censura sul punto ed, a maggior ragione, l’elaborazione di una soluzione giuridico-interpretativa diversa da quella auspicata dal ricorrente, nonchè i criteri seguiti dal Giudice di legittimità nell’esame delle censure – risolvendosi nella denuncia non di errori di fatto bensì di eventuali errori di giudizio o piuttosto di consapevoli scelte decisionali.

8.6 – In definitiva, il ricorso solo apparentemente denuncia la sussistenza di un errore revocatorio, dato che i presunti vizi della sentenza impugnata, ancorchè definiti come attinenti ad ipotesi tipiche di siffatto gravame, attengono, invece, ad aspetti di questioni di diritto che sono state oggetto della pronuncia e del giudizio della Corte e non si configurano come esterni ad esso.

9. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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