Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6289 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., F.I. e C.M., con

domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n. 41, presso l’Avv.

Burragato Rosalba che li rappresenta e difende unitamente all’Avv.

Claudio Defilippi, come da procura i atti;

– ricorrenti-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 6855/08 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

C.G., F.I. e C.M.;

– intimati –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Brescia

depositato il 9 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G., F.I. e C.M. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’Appello che ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti ai Tribunale di Lecco e in secondo grado avanti la Corte d’Appello di Milano e protrattosi dal febbraio 1994 al dicembre 2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa pronuncia.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di rimessione in termini per la presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. proposta dal difensore dei ricorrenti in quanto l’atto è stato depositato in data 22 gennaio 2010 e quindi tempestivamente dal momento che il termine è di cinque giorni prima dell’udienza (fissata per il 27 gennaio 2010) e non di giorni dieci come presupposto dall’istante e che il medesimo deve essere calcolato in base alle disposizioni dell’art. 155 c.p.c..

Quanto al merito, deve essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell’Amministrazione in quanto attiene a censure concernenti la stessa sussistenza del diritto all’indennizzo oggetto della controversia.

Con i primi quattro motivi, che per la identità della questione che pongono possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnato provvedimento per aver omesso la Corte d’Appello di considerare la unicità della posizione sostanziale di C. G. e di F.I., genitori di C.M., rispetto a quella del medesimo, avendo i primi agito quali legali rappresentanti del figlio minore e la carenza di un loro autonomo diritto una volta raggiunta la maggiore età, nonchè la decadenza in cui erano incorsi omettendo di agire per il loro diritto una volta venuta meno la loro legittimazione attiva.

Tutti i motivi sono inammissibili in quanto le questioni che pongono non sono state affrontate dal giudice del merito e quindi: o si tratta di motivi nuovi e quindi sono come tali inammissibili in quanto proposti per la prima volta in questa fase, oppure le questioni sono già state poste e sulle stesse il giudice non si è pronunciato e allora il decreto avrebbe dovuto essere censurato per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il quinto motivo si censura l’impugnato provvedimento per carenza di motivazione in relazione all’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione. Il motivo è inammissibile in quanto, essendo in discussione il principio concernente l’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, si tratta all’evidenza di una questione di diritto e non di controversia sulla esistenza di un fatto.

Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. per avere ritenuto la Corte di merito che non fosse maturata la prescrizione quinquennale o decennale in quanto, potendo la parte attivarsi anche dopo il termine del giudizio presupposto, da tale data avrebbe iniziato a maturare la prescrizione, sostenendosi, per contro, da parte dell’Amministrazione ricorrente che il termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui, superato il lasso di tempo di durata del processo ritenuto ragionevole, inizierebbe a maturare il diritto all’indennizzo.

Il motivo è innanzitutto inammissibile dal momento che affronta questioni diverse e a corredo dello stesso sono formulati quattro autonomi quesiti senza che sia agevole collegare le varie argomentazioni ai singoli quesiti ed è principio già affermato quello secondo cui “Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ai fini della ammissibilità dei ricorso per cassazione è richiesto soltanto che ad un motivo di ricorso o ad una censura si accompagni almeno un unico quesito in relazione al quale la Corte di cassazione deve enunciare, in funzione nomofilattica, il principio di diritto.

L’indebita frammentazione di un unico motivo (o di una unica censura) in una pluralità di quesiti non porta però di per sè all’inammissibilità del ricorso allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati attraverso una interpretazione della lettura del contenuto del motivo (o della censura), che riesca agevole per la chiarezza del dato testuale e che non faccia sorgere, quindi, dubbi o perplessità. Fattispecie ben distinta da quella di un motivo complesso – in cui uno stesso motivo include diverse censure aventi un proprio, specifico e ben delimitato oggetto – a fronte della quale la Corte di cassazione è tenuta, nel caso di operata enunciazione di un unico quesito, a scindere lo stesso alla luce della pluralità delle censure (Cassazione civile, sez. lav., 25 settembre 2007, n. 19710).

In ogni caso il motivo è inammissibile in quanto non sussiste l’interesse del Ministero ricorrente.

Premesso che la Corte si è già pronunciata in ordine alla natura dell’equa riparazione affermando il principio secondo cui ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 c.c., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducale, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata” (Cassazione civile, sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8712; nello stesso senso Cassazione civile, sez. 1, 12 settembre 2005, n. 18105), e che quindi la prescrizione applicabile sarebbe quella ordinaria decennale, poichè il giudice del merito ha indicato in anni quattro il termine di durata ragionevole del processo di primo grado, iniziato nel 1995 dopo la fase avanti al giudice incompetente, solo dal 1999 avrebbe iniziato a decorrere il periodo eccedente e di conseguenza si sarebbe verificato il danno per cui è evidente che il termine prescrizionale non sarebbe comunque decorso alla data del 16 maggio 2007 in cui è stata presentata la domanda di equa riparazione.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo, che contempla la censura di violazione di legge, è inammissibile per inidoneità del quesito in quanto con lo stesso si richiede genericamente se la pronuncia della Corte d’Appello sia incorsa in violazione o falsa applicazione di norme di diritto non applicando i criteri di liquidazione recepiti dalla giurisprudenza della Corte Europea ma non si chiarisce in che cosa sia consistita la denunciata disapplicazione.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo dal momento che il quesito si basa sul presupposto che il giudice del merito abbia attribuito all’equo indennizzo natura risarcitoria e non indennitaria, presupposto che in motivazione viene desunto dalla circostanza che la Corte d’Appello abbia negato l’esistenza di una presunzione di sussistenza del danno assumendo che fosse onere del richiedente provarlo. Tale circostanza è tuttavia smentita dalla motivazione del decreto dal momento, che la Corte ha dato invece per pacifico il danno morale “essendo facilmente ipotizzabile lo stato d’ansia e lo stress connessi al protrarsi del processo” ma lo ha solo liquidato in Euro 800 in ragione d’anno in considerazione della modestia della posta in gioco costituita dal danno conseguente ad “un pugno ricevuto in un alterco di ragazzini”.

Entrambi i ricorsi debbono dunque essere dichiarati inammissibili e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili entrambi;

compensa e spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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