Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6287 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34812/2018 R.G. proposto da:

B.D.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. CLAUDIO STADERINI, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Giuliana, 80;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3020/16/2018, depositata il 9 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente B.D.A. ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2008 con metodo sintetico, con cui venivano valorizzati elementi indicativi di capacità contributiva a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza del 9 maggio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente non avesse assolto all’onere della prova e rilevando la mancata comparizione del contribuente all’udienza di trattazione.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rinnovata a seguito della acquisizione del fascicolo del merito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12,31 e 61, lamentando che la CTR abbia pronunciato la sentenza impugnata senza che fosse stata data al contribuente, regolarmente costituito in appello, comunicazione della data di trattazione di cui al D.Lgs. cit., art. 31.

2 – Il collegio ritiene, visionati gli atti del fascicolo, diversamente da quanto esposto in proposta, che il ricorso è infondato.

2.1 – Dall’esame del fascicolo di appello acquisito nelle more, esame consentito al giudice di legittimità in virtù della natura della censura (error in procedendo), risulta che in data 24 aprile 2018 vi è stato il deposito telematico di controdeduzioni da parte del contribuente appellato, odierno ricorrente, deposito avvenuto in data successiva alla celebrazione dell’udienza di discussione (23 aprile 2018); sicchè la costituzione del è avvenuta in un momento ampiamente successivo all’invio della (precedente) comunicazione della fissazione della suddetta udienza.

2.2 – L’avviso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, stante il rinvio recettizio di tale norma al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, (“la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”), non è, pertanto, stato inviato all’appellato in quanto parte non tempestivamente costituita. Ne consegue che la tardiva costituzione in giudizio della parte appellata, pur non comportando alcuna nullità, fa venir meno il diritto della stessa a ricevere la comunicazione ove non si sia costituita in epoca precedente al momento in cui l’avviso sia già stato inoltrato (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14638), posto che il diritto della parte alla comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio (Cass., Sez. VI, 5 maggio 2017, n. 11103).

Il ricorrente non aveva, pertanto, diritto alla comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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