Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6287 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24888/2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA MINCIULLO;

– ricorrente –

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/07/20 r.g.n. 495/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ Appello di Messina con sentenza del 25 giugno – 16 luglio 2013, per quanto in questa sede in discussione, riformava la sentenza del Tribunale di Patti e per l’effetto respingeva la domanda proposta da S.S., dipendente DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA (in prosieguo: ESA), riunita in appello ai giudizi proposti da altri dipendenti per identità delle questioni trattate, diretta all’inquadramento nella terza fascia dirigenziale – ed alla attribuzione del relativo trattamento economico – ai sensi della L.R. SICILIA n. 10 del 2000, art. 6.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale esponeva che il suddetto art. 6, ricompreso nel titolo primo della L.R. n. 10 del 2000, istituendo la terza fascia dirigenziale, stabiliva che in essa sarebbe stato inquadrato in sede di prima applicazione il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato in servizio.

3. Riteneva tuttavia che la norma non fosse di immediata applicazione, in quanto la stessa legge – all’art. 1, comma 3 – stabiliva che alcuni enti, tra i quali pacificamente ESA, si sarebbero adeguati alla normativa del titolo I adottando appositi regolamenti di organizzazione (per i rimanenti enti pubblici non economici il regolamento-tipo sarebbe stato emanato dal Presidente della Regione), che ESA non aveva adottato alla data di introduzione del giudizio.

4. Le tabelle di equiparazione tra i profili professionali ESA e quelli del personale regionale, approvate con Delib. C.d.A. ESA n. 172 del 2000, recepita nel D.P.R.S. n. 70 del 2001, avevano la diversa finalità – (fissata dalla L.R. n. 6 del 1997, art. 31) – di contenere la spesa regionale, secondo il principio per cui il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti vigilati non poteva essere superiore a quello dei dipendenti regionali.

5. Il documento prodotto alla udienza del 9 aprile 2013 non poteva essere considerato il regolamento di organizzazione attuativo della L.R. n. 10 del 2000, in quanto privo della Delib. e della data di approvazione; inoltre l’art. 9 del documento rinviava ad un separato regolamento da adottarsi entro sessanta giorni, che non risultava emanato.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.S., articolato in tre motivi (il secondo distinto in tre censure), cui ha resistito con controricorso ESA.

7. Il ricorrente ha depositato memoria

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via pregiudiziale deve essere dichiarata la inammissibilità della impugnazione in quanto tardiva.

2. La sentenza impugnata è stata depositata il 16 luglio 2013 sicchè il termine di impugnazione annuale ex art. 327 c.p.c. – nella specie applicabile ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, in quanto il ricorso di primo grado è stato depositato il 30.08.2005 – è decorso in data 16 luglio 2014, non applicandosi nei giudizi previsti dall’art. 409 c.p.c., la sospensione processuale dei termini nel periodo feriale (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3).

3. Il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica in data 15 ottobre 2014, a termine decorso.

4. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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