Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6285 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 14/03/2018, (ud. 26/10/2017, dep.14/03/2018),  n. 6285

Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 65/18/09 in data 13.7/28.9.4.2009, con la quale la C.T.R. della Toscana, in parziale riforma della decisione emessa dalla C.T.P. di Firenze, ha accolto l’appello del contribuente V.G., annullando gli avvisi di accertamento emessi rispettivamente dall’A.d.E. di Firenze nei confronti della società Katia Ceramiche Artistiche di G.L. e C. s.a.s. e dall’A.d.E. di Empoli nei confronti del V., con i quali erano stati rideterminati D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi e redditi in capo alla società di persone e, correlativamente un maggior reddito di partecipazione in capo al V., pari alla quota di utili percepita dal contribuente in qualità di socio del 50% della predetta società di persone, relativamente all’anno di imposta 1999.

Il ricorso è affidato a quattro motivi: con il primo, l’Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo incidenter tantum l’accertamento nei confronti della società e, di riflesso, quello emesso nei confronti del socio, in quanto l’Ufficio non avrebbe provato, neppure in sede contenziosa, di avere inviato alla società gli inviti e gli avvisi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, pur trattandosi di fatti non specificamente contestati dal contribuente, il quale aveva contestato soltanto l’omessa notifica nei suoi confronti e l’omesso rilascio di copia di tali atti. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4 e art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4, D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, art. 5, art. 2261 c.c., avendo la CTR affermato che il socio aveva diritto ad ottenere dall’ufficio copia dei predetti inviti ed avvisi, pur non essendo destinatario degli stessi in quanto rivolti alla società, mentre l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva lei pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, avendo il socio, ex art. 2261 c.c., il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. Con il terzo motivo, si deduce omessa od insufficiente motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla quantificazione dei maggiori ricavi, ritenuta erronea da parte della CTR; nel quarto motivo è dedotto il vizio di violazione del D.P.R. n. 500 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.Lgs. 15 dicembre 12997, n. 446, artt. 24 e 25, in relazione al fatto che la congruità dei redditi, ricavi e compensi dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli studi di settore non escludeva di par sè l’accertamento induttivo, secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27, che hanno modificato la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10.

Resiste il contribuente mediante controricorso; io stesso ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte rileva che i due gradi di giudizio di merito si sono svolti soltanto nei confronti di V.G., quale socio, nell’anno di imposta oggetto di accertamento, della società Katia Ceramiche Artistiche di G.L. e C. s.a.s.: fondata, pertanto, appare la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per violazione del litisconsorzio necessario originario – non rilevata dai giudici di merito -, essendosi il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti legittimati.

2. Deve, infatti, rilevarsi che, nella specie, si controverte in tema di avviso di accertamento concernente il reddito di partecipazione conseguito dal contribuente V.G. nella qualità di socio della “Katia Ceramiche Artistiche di G.L. e C.” s.a.s. e che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, ovvero delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. sez. 6, 14/12/2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25300; con riferimento alla società in accomandita semplice ed alla posizione del socio accomandante, “incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità – limitata alla quota conferita o illimitata -“, cfr. Cass. sez. 5, 23/12/2014, n. 27337).

La validità di tale principio non viene meno neppure in caso di eventuale cancellazione della società di persone dal registro delle imprese: come ritenuto da questa Corte (Cass. sez. 5, 06/11/2013, n. 24955), la cancellazione “determina l’estinzione” della società “e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Principio reso dalla S.C., con cassazione dell’impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poichè fin dall’inizio il giudizio era stato instauriate) da un solo socio)”.

3. Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., Sez. U, n. 3678 del 2009; conf. Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).

4. in tale prospettiva, va precisato che, nella specie, neppure risultano integrati, sulla base degli atti a disposizione del Collegio, i presupposti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte affinchè, qualora siano state incardinate più cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non debba essere dichiarata alcuna nullità per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio, ma vada unicamente disposta la riunione dei procedimenti; presupposti che ricorrono quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata dall’identità oggettiva, quanto a causa petendi, dei ricorsi; dalla simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, con identità di difese; dalla simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; infine, dall’identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici, (v. ex plurimis, Cass. sez. 5, 18/02/2010, n. 3830).

Nella specie, come evidenziato, non ricorrono le condizioni sopra enucleate, in quanto dagli atti non emerge alcuna esistenza di un simultaneus processus nei gradi di merito.

5. Sotto un ulteriore e convergente profilo, deve, altresì, escludersi che le questioni sottese al ricorso introduttivo del giudizio proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento che o riguardava rivestano carattere esclusivamente personale, riguardando, all’opposto, i presupposti sostanziali dell’accertamento “a monte” effettuato nei confronti della società, non a caso contestato, incidentalmente, dal V. quale presupposto dell’accertamento direttamente effettuato nei suoi confronti. Esce confermato, quindi, che la controversia non avrebbe potuto essere decisa limitatamente ed un solo socio.

6. Da quanto argomentato consegue la nullità della decisione impugnata e dell’intero processo, essendosi il giudizio di merito celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Firenze, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonchè la circostanza che la giurisprudenza richiamata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo fin qui svolto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.P. di Firenze. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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