Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6285 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9391/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– ricorrente –

e contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte di appello di Bologna, rigettando il gravame dell’INPS, ha dichiarato, per quanto in questa sede rileva, il diritto dell’attuale intimata all’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, a decorrere dal 21 luglio 2008 escluso il periodo dal 26/5/2010 al 6/7/2011 – e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al pagamento del beneficio con la stessa decorrenza, oltre accessori di legge;

2. la Corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio dall’attuale intimata – autocertificazione allegata al ricorso depositato il 23.10.2009 – idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti extra sanitari;

3. per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso, affidato ad un articolato motivo, con il quale contesta la ritenuta prova della sussistenza del requisito reddituale sulla scorta della semplice autocertificazione allegata al ricorso introduttivo e il mancato assolvimento dell’onere di provare il predetto requisito fino alla data della pronuncia della Corte territoriale (non potendosi presumere la permanenza del requisito, di per sè soggetto a variazione);

4. l’assistita non ha resistito;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. per costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito del limite reddituale e quello dello stato di incollocazione al lavoro (requisiti socio-economici) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui allegazione e prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011);

7. come già affermato da Cass. 21665/2013 (e successive decisioni conformi), il requisito reddituale che condiziona il riconoscimento di benefici, per essere soggetto a variazione, deve coesistere con l’erogazione del trattamento;

8. sulla rilevanza o meno dell’atto notorio prodotto con il ricorso di primo grado, più volte questa Corte ha espresso il principio secondo cui alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale (prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, non potendo la parte far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (ex plurimis, Cass. 12999/2003, 7746/2005, 17358 del 2010; 14147/2010; 10512/2010 e, da ultimo, ord. 17547/2013);

9. le Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 8202 del 2005 (alla cui motivazione si rinvia) hanno affermato che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione e la irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello;

10. era onere dell’assistita dimostrare adeguatamente la sussistenza del requisito reddituale per tutti gli anni interessati dal giudizio, non potendosi presumere la permanenza di un requisito soggetto a variazione (cfr. Cass. 4634/2004, il cui principio risulta ribadito da Cass. 21665/2013);

11. alla mancata rituale tempestiva allegazione e dimostrazione del possesso del requisito reddituale mediante certificazione dell’agenzia delle entrate non può porsi riparo con successiva produzione documentale, stante il divieto di nuovi mezzi di prova (Cass. SU, 8202/2005 cit.);

12. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;

13. l’esito alterno del giudizio di merito consiglia la compensazione delle spese;

14. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese del merito; condanna l’intimato al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; nulla spese in favore della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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