Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6285 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22357-2019 proposto da:

A.D.C., rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONA MAGGIOLINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Bologna disattese l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso il diniego della chiesta protezione internazionale della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla (OMISSIS), dopo aver lasciato il lavoro perchè scarsamente remunerato, a causa d’una alluvione e, dopo aver lavorato in (OMISSIS) ed essersi trovato in Libia, aveva deciso d’imbarcarsi, senza pagare e senza sapere ove sarebbe stato condotto, soggiungendo, inoltre, di aver paura a tornare in (OMISSIS) per il timore d’incontrare il suo ex datore di lavoro, con il quale non aveva buoni rapporti;

– i Giudici avevano reputato la narrazione radicalmente inverosimile per più ragioni (l’alluvione si era verificato in epoca ben diversa da quella indicata e paradossale doveva considerarsi l’asserto secondo il quale l’istante si fosse imbarcato, dopo essersi trovato casualmente il Libia, senza pagare prezzo alcuno e senza sapere quale fosse la destinazione del viaggio);

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 16, direttiva UE n. 32/2013 e 2729, c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che le constatate discrasie erano frutto di errori di traduzione e che la Corte locale aveva fondato la propria decisione su mere presunzioni, senza dar modo al richiedente di spiegare, è inammissibile, essendo palesemente diretto a un riesame di merito, nel mentre l’esercizio del potere d’integrazione istruttoria in ordine alla vicenda personale narrata, in presenza di constata non credibilità della narrazione, non è predicabile, nè ha fondamento la prospettazione secondo la quale al ricorrente non sarebbe stato dato modo di chiarire, essendo egli stato sentito personalmente due volte; ritenuto che il ricorrente con il secondo e il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 prospettando in sintesi che:

– la Corte locale non aveva dato mostra di aver consultato le COI (Country of Origin Information) più aggiornate e se ciò avesse fatto avrebbe dovuto constatare la gravità e diffusività della violenza, tale da porre in pericolo la vita del richiedente in caso di rimpatrio, a prescindere dalle ragioni del suo allontanamento;

considerato che il complesso censuratorio è fondato per le ragioni che seguono:

a) questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non potendosi reputare tale il riferimento alle conclusioni della Commissione, di cui restano ignote le fonti;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

c) siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

c) la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione sul punto, incorrendo, quindi, ad un tempo, in una palese omissione motivazionale e in violazione delle norme evocate;

ritenuto che con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di EDU, 46 della direttiva UE n. 32/2013, art. 111 Cost., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo sotto duplice profilo: per non essere stata approfondita d’ufficio la narrazione della vicenda individuale e per non essere stata verificata, sempre d’ufficio, la situazione generale del Paese;

considerato che quest’ultima censura deve dichiararsi assorbita dalla dichiarazione d’inammissibilità della prima (assorbimento improprio) e dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo (assorbimento proprio);

considerato che, in relazione alle accolte censure, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza, in relazione agli accolti motivi, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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