Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6285 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30598/2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Valentina Bonomi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura Ufficio Territoriale Governo Chieti, Questura Chieti;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CHIETI depositato il

4/12/2017;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata

del 13/12/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.N., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Chieti, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Chieti e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che il decidente avrebbe motivato il pronunciato rigetto sul rilievo che il provvedimento impugnato era stato redatto in una lingua idonea a favorirne la comprensibilità da parte dell’interessato, benchè tale motivo di doglianza non fosse stato allegato nel ricorso, prescidendo per contro dalle specifiche censure mosse al provvedimento in parola e dalla circostanza che era pendente il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari conclusosi poi con esito positivo.

Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso, laddove allega la mancata valutazione della circostanza costituita dalla pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, non è scrutinabile per difetto di autosufficienza.

2.2. Non ignora per vero il collegio che, ancorchè nell’attuale assetto assunto dalla materia afferente alla circolazione e alla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, non viga un diritto inderogabile a non essere allontanati in pendenza di qualsiasi accertamento valutativo dell’esistenza di un titolo idoneo al soggiorno, nondimeno è obbligo del giudice ordinario, investito dell’impugnazione avverso un provvedimento espulsivo, “verificare la sussistenza delle condizioni di espulsione (e solo di quelle esplicitate nel provvedimento amministrativo) poste a base della misura adottata dal Prefetto e l’eventuale concomitanza di cause ostative all’espulsione (i divieti di espulsione previsti nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19) o la preesistenza o sopravvenienza (in corso di giudizio) di un provvedimento espressamente idoneo a sospendere l’efficacia dell’espulsione medesima, onde non si può ritenere, a rigore, inconferente, alla stregua del dettato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), la pendenza di una preesistente richiesta, formulata regolarmente ed in condizioni, ancorchè temporanee, di regolare presenza in Italia, di un permesso di soggiorno (Cass., Sez. I-VI, 28/02/2013, n. 5080).

2.3. Ma ai fini della sua scrutinabilità in questa sede la doglianza che si voglia rappresentare sulla base di questo presupposto postula ineludibilmente che la relativa questione sia stata già portata al vaglio del giudicante di merito e, quindi, che assolvendo l’onere di autosufficienza del ricorso, il ricorrente indichi il momento ed il luogo processuale in cui la questione è stata sollevata; e poichè al riguardo il ricorso è del tutto silente, ne discende che per questo profilo esso non è ammissibile.

3. Pari ragione di inammissibilità va decretata anche in relazione alle altre circostanze di fatto di cui si rimprovera al decidente l’omesso esame, vuoi perchè notoriamente l’omesse esame di elementi istruttori non integra il concetto di omesso esame di un fatto decisivo, vuoi ancora perchè, afferendo a profili fattuali della vicenda, ne spetta solo al giudice di merito delibarli, vuoi infine perchè anche per essi il ricorso è lacunoso essendo privo della necessaria autosufficienza.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo poichè il processo è esente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA