Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6284 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 15/03/2010), n.6284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Marra Alfonso Luigi, per legge

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il giorno 11 ottobre 2006.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto in parte il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo dallo stesso iniziato avanti al TAR Campania con ricorso del 6 ottobre 1997 e non ancora definito all’epoca della presentazione del domanda.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 è inammissibile per inidoneità del motivo. Posto invero che “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile rinvestitura stessa del giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso” (Cassazione civile, sez. 3, 09 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non risponde il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati. Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cassazione civile, sez. 1, 14 marzo 2008, n. 6898), a tale enunciato si è attenuto il giudice del merito che, evidenziando la modestia della posta in gioco costituita da limitati importi accessori ha implicitamente escluso che la natura della stessa possa avere avuto un’incidenza sull’ammontare del danno.

Con gli ulteriori motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire in modo unitario concernendo la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, si denuncia violazione della Convenzione, delle norme processuali sulla liquidazione delle spese e della tariffa forense nonchè carenza di motivazione per avere il giudice del merito liquidato i diritti e gli onorari in modo difforme dagli standard della Corte Europea e comunque discostandosi immotivatamente dalla nota spese e dalla tariffa professionale.

I motivi sono manifestamente fondati nei limiti di seguito precisati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi e risultando la quantificazione operata dalla Corte d’appello inferiore ai minimi tabellari; per contro, è manifestamente infondata l’ulteriore pretesa di liquidazione delle spese processuali secondo gli standard seguiti dalla Corte di Strasburgo in quanto nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attività professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato (Cass., Sez. 1, 11 settembre 2008, n. 23397).

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e quindi liquidate le spese del giudizio di primo grado come in dispositivo.

Quelle relative al presente giudizio debbono essere compensate nella misura di due terzi in ragione dell’oggetto del ricorso, limitato alla contestazione della liquidazione delle spese.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.190 (di cui Euro 600 per diritti ed Euro 490 per onorari), oltre ad un terzo delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per l’intero, nella misura di Euro 550 (di cui Euro 450 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge, dichiarando compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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