Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6283 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28326/2015 proposto da:

AZIENDA USL LATINA, P.IVA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LIVORNO N. 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO VALLERIANI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, emesso e depositato il

29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.A. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all’assegno mensile di assistenza o quantomeno in misura non inferiore al 67% ai fini del diritto all’esenzione del ticket;

2. il consulente tecnico officiato accertava solo la riduzione di una capacità lavorativa del 67%; avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni e il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento del requisito sanitario e poneva a carico dell’A.U.S.L. di Latina le spese processuali in favore del procuratore della parte privata;

3. l’A.U.S.L. impugna la pronuncia suddetta;

4. l’I.N.P.S ha resistito con controricorso;

5. B. è rimasto intimato;

6. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. con i motivi di ricorso la parte ricorrente impugna la pronuncia nella parte relativa alla condanna alle spese (pari ad Euro 950,00) e svolge ed illustra articolati motivi per violazione delle norme in tema di legittimazione passiva nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile (modificate del D.L. n. n. 78 del 2009, art. 20, che ha introdotto del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, il comma 6-bis) e per violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost. e artt. 3, 27, 97 c.p.c.;

8. il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè la condanna alle spese costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi;

9. la pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo e deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese;

10. nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata per essere l’Azienda sanitaria risultata soccombente essendo stato riconosciuto all’assistito il requisito sanitario invocato, in via subordinata, per il diritto all’esenzione dal ticket;

11. vi è stata una evidente e totale soccombenza dell’Azienda sanitaria, legittimata alla stregua della giurisprudenza costante della Corte di legittimità (cfr. Cass. 13854/2014, alla cui motivazione si rinvia, in tema di domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) nei confronti della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c.;

12. correttamente, pertanto, l’I.N.P.S., totalmente vittorioso (per essere la parte privata risultata soccombente quanto alla declaratoria di sussistenza del requisito sanitario in ordine alla domanda per ottenere i benefici economici della pensione di inabilità o dell’assegno mensile di assistenza ex lege n. 118 del 1971), non è stato condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata;

13. il ricorso va rigettato, non provvedendosi alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata e compensando le spese nei confronti della parte costituita in considerazione della peculiarità della questione trattata;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla spese nei confronti della parte rimasta intimata; spese compensate nei confronti dell’INPS. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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