Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6283 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19620-2019 proposto da:

J.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. cronol. 6870/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14.5.2019, ha rigettato la domanda reiterata di protezione internazionale, proposta da J.Q., D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b) in quanto priva di nuovi elementi sopravvenuti rispetto alla precedente decisione di rigetto del 22.11.2018.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso J.Q. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonchè dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto l’udienza di comparizione e trattazione si sarebbe tenuta innanzi al GOT, non facente parte del collegio decidente.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.2. Questa Corte ha ripetutamente escluso la nullità del procedimento nell’ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all’audizione del richiedente, riservandosi la decisione della causa all’esito di tale adempimento: in proposito, è stata infatti richiamata la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, e segnatamente le disposizioni dettate dall’art. 10, che consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, ivi compresa l’assunzione di testimoni, e dall’art. 11, il quale esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari soltanto per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non sono compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2020, n. 7878; 20/02/2020, n. 4887; Cass., Sez. VI, 5/02/2019, n. 3356).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito violato il dovere di cooperazione ed escluso l’esistenza, in Pakistan, di una situazione di conflitto generalizzato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere esaminato la situazione del paese di provenienza in relazione al mancato rispetto dei diritti umani.

3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.

3.2. La domanda di protezione internazionale può essere reiterata, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 solo in presenza di nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine del ricorrente. In assenza di ulteriori elementi di novità, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, senza che sia necessario procedere ad un nuovo esame, in presenza di un giudicato.

3.3. Sulla formazione del giudicato converge la normativa Eurounitaria e, segnatamente, l’art. 40 della Direttiva 26/06/2013 n. 322013/32/CE (Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – rifusione), la quale prevede che la domanda di asilo reiterata debba essere sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

3.4. Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi tali da rendere probabile, in modo significativo che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

3.5. Il considerando n. 36 della Direttiva prevede che “qualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”.

3.6. Questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 D.Lgs. citato. (Sez.6, 28/02/2013, n. 5089).

3.7. La deduzione di “nuovi elementi” è quindi ammissibile anche se sussistenti al momento della precedente richiesta se vi è prova che di essi il ricorrente non abbia potuto fornire, senza sua colpa, la prova. (Cass. Civ., Sez. I, 9.7.2019 n. 18440).

3.8. Il Tribunale non ha ravvisato nella domanda reiterata alcun elemento di novità in relazione ai fatti prospettati nella prima domanda di protezione internazionale. Nell’ambito del giudizio riproposto innanzi alla Commissione, infatti, il ricorrente ha riproposto la medesima storia indicando decisioni che sarebbero a lui favorevoli.

3.9. A fronte di tale decisione, il ricorrente si è limitato a rappresentare l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata – che il Tribunale ha peraltro ritenuto insussistente sulla base dell’esame delle fonti qualificate relative alla situazione dello Stato del (OMISSIS) – ed fatto riferimento alla condizione di vulnerabilità del cittadino straniero per la violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine.

3.10. Il ricorso non censura la ratio decidendi, dimostrando la novità degli elementi successivi alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, che il Tribunale ha ritenuto una mera riproposizione delle ragioni sulle quali il Tribunale aveva fondato il rigetto della prima domanda.

3.11. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3.12. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

3.13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA