Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6283 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33087/2018 proposto da:

I.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Novello Antonino, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano I.A. diretto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, “per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti” dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007.

3.1. Con il secondo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come chiarita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07”.

3.2. Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, “per non avere il tribunale valutato la gravità della attuale situazione del Pakistan, correlandola alla situazione personale del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria”.

4. I motivi sono affetti da profili di inammissibilità o infondatezza.

5. In primo luogo, la valutazione della credibilità del racconto del richiedente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – come tale censurabile in cassazione solo ai sensi e nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis, ovvero per assoluta mancanza di motivazione, con esclusione sia di una pretesa insufficienza, sia di una diversa lettura delle dichiarazioni del richiedente (Cass. 3340/2019, 27502/2018).

5.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha formulato un dettagliato giudizio di inattendibilità del racconto, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente sia dinanzi alla Commissione territoriale che nel corso dell’udienza, sicchè non rilevano nemmeno le osservazioni svolte sul “fatto storico, non contestato e accertato dalla Polizia di Frontiera, ovvero la partenza del ricorrente in aereo per fare ritorno in Pakistan” – che, a giudizio del tribunale, avrebbe irrimediabilmente inficiato la credibilità del ricorrente – sia perchè si tratta solo di uno dei vari aspetti valutati, sia perchè al riguardo il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, che “il tribunale non ha considerato in modo adeguato le possibili esigenze sottese all’improvviso viaggio, che altrimenti non si spiega, verosimilmente, se non con motivazioni contingenti a carattere d’urgenza”.

6. Anche l’accertamento che “nella regione di provenienza del ricorrente (Kashmir) non ricorre alcuna ipotesi di conflitto armato o internazionale”, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una motivazione congrua, fondata su fonti qualificate (rapporto EASO agosto 2017), cui il ricorrente si limita a contrapporre altre fonti, dalle quali pretende di trarre la diversa conclusione della “esistenza di una violenza diffusa e non controllata e controllabile dalle autorità statuali”, senza però seguire i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. Cass. 27415/2018).

7. Infine, la terza censura sul diniego della protezione umanitaria risulta del tutto fuori misura, poichè contesta una affermazione asseritamente contenuta “a pagina 6 del decreto impugnato”, pagina in realtà inesistente, così come la frase riportata a pag. 13 del ricorso, essendo altra la motivazione adottata sul punto dal tribunale (“stante il contegno del ricorrente, rientrato nel suo paese d’origine, non si ravvisano neppure i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari atteso che è evidente come non ricorra alcuna grave e oggettiva situazione personale tale da integrare una possibile situazione di vulnerabilità e non consentire l’allontanamento dello straniero”).

8. Nulla sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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