Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6282 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13226/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

ATAC SPA, incorporante di TRAMBUS SPA, elettivamente domiciliata in

Roma Via Prenestina n. 45 presso lo studio dell’avvocato Cangiano

Francesca, che la rappresenta e difende;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7170/15/16,

depositata il 22/11/2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 febbraio

2022 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis,

convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere

Riccardo Guida.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha

formulato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata

l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art.

6, comma 13.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro Atac Spa, quale incorporante di Trambus Spa, esercente attività di trasporto pubblico, che ha resistito con controricorso, nel quale articola ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che, con il rigetto dell’appello principale dell’ufficio finanziario e in accoglimento di quello incidentale di Atac Spa, ha parzialmente riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 4708/54/2015) che, a sua volta, aveva confermato l’avviso di accertamento, in relazione alla maggiore Irap dovuta, per il 2007, a causa del mancato riconoscimento, a favore della società di pubblico trasporto, dell’agevolazione consistente nella riduzione del c.d. cuneo fiscale (prevista dalla legge finanziaria 2007), e, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, aveva escluso l’irrogazione della relativa sanzione per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria.

2. Con istanza datata 31/05/2019 la società – sulla premessa di avere presentato, il 30/05/2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al versamento della prima delle venti rate dell’importo da corrispondere ai fini della definizione agevolata – ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, e, all’esito, la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi del citato art. 6, comma 13, con compensazione delle spese di lite. L’istanza è corredata della documentazione di riscontro e della quietanza (modello F24) di versamento della prima rata della procedura condonistica. La medesima richiesta è stata reiterata nell’atto di costituzione di nuovo difensore della contribuente datata 21/01/2022.

3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è enunciato, in generale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

4. Con riferimento al ricorso incidentale della contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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