Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6282 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017), n. 6282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30065/2014 proposto da:
S.D., S.F., S.A.,
S.C., SA.FR., SA.AN., S.V.,
S.G., SA.DA., quali eredi della Sig.ra
P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41,
presso lo studio dell’avvocato BIAGIO DI VECE, che li rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato VINCENZO CRISTIAN
SICLARI, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO E CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 442/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 05/03/2013 e depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame svolto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza di primo grado che aveva negato il diritto di P.A., della quale erano eredi, alla pensione di inabilità o all’assegno ordinario di invalidità;
2. il ricorso avverso la predetta sentenza è affidato ad un unico motivo di censura, cui resiste, con controricorso, l’Inps, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;
3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, “vecchia formulazione” (così espressamente in ricorso);
5. quanto al vizio motivazionale dedotto, basta rilevare che con la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, è deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e il controllo della motivazione è confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nel senso chiarito da Cass., Sez. Un., n. 8053/14);
6. nessuno di tali vizi viene dedotto nel ricorso all’esame;
7. il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dell’INPS, in difetto di allegazione dimostrativa di aver assolto all’onere autocertificativo per il diritto all’esonero, nel senso chiarito da Cass. n. 5896 del 2014;
8. nulla per le spese in favore della parte rimasta intimata;
9. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Inps, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali; nulla spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017