Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6282 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27591/2018 proposto da:

A.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Minacapilli Lia, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano A.I. diretto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, poichè, “diversamente da quanto argomentato dal Tribunale”, il ricorrente avrebbe “fornito un racconto del tutto verosimile”, descrivendo “la progressiva presa di coscienza del proprio orientamento sessuale” e “la gravità del disagio sociale vissuto a causa della omosessualità, punita in Pakistan con la lapidazione”.

3.1. Con il secondo mezzo si deduce la violazione applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto non potrebbe “non riconoscersi il danno grave ai sensi dell’art. 14, avuto riguardo al contesto socio-politico che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab di provenienza dell’istante, caratterizzato da livelli di violenza tali da concretare un elevato rischio per la sua incolumità personale”.

3.2. Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto il tribunale si sarebbe “limitato a rilevare la mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione, senza indagare quale sia l’attuale situazione socio-politica del Pakistan”, ivi compreso “il rischio di morte determinato dalla omosessualità”.

4. I motivi sono affetti da profili di inammissibilità o infondatezza.

5. In primo luogo, la valutazione della credibilità del racconto del richiedente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – come tale censurabile in cassazione solo ai sensi e nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis, ovvero per assoluta mancanza di motivazione, con esclusione sia di una pretesa insufficienza, sia di una diversa lettura delle dichiarazioni del richiedente (Cass. 3340/2019, 27502/2018).

5.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha formulato un dettagliato giudizio di inattendibilità del racconto, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente sia dinanzi alla Commissione territoriale che nel corso dell’udienza, rilevando numerosi aspetti di contraddittorietà, genericità e inverosimiglianza del racconto.

6. Anche l’accertamento che “nella regione di provenienza del ricorrente (Punjab) non ricorre alcuna ipotesi di conflitto armato interno”, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una motivazione congrua, fondata su fonti qualificate (rapporto EASO agosto 2017), cui il ricorrente si limita a contrapporre una propria valutazione, per cui la regione del Punjab non sarebbe “sicura ed idonea a garantire i diritti umani essenziali al ricorrente”, senza però seguire i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. Cass. 27415/2018).

7. Le superiori osservazioni ridondano anche sulla terza censura, nella quale si legge, peraltro, che ai fini della protezione umanitaria il tribunale si sarebbe “limitato a rilevare la mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione, senza indagare quale sia l’attuale situazione socio-politica del Pakistan”, quando invece la motivazione resa dal giudice a quo verte su altri aspetti, sicchè la contestazione non coglie nel segno.

8. Nulla sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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