Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6281 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 29/04/2009, dep. 15/03/2010), n.6281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24851/2006 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 – 80036 Palma

Campania), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 53111/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/06/05, depositato l’08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento del ricorso in oggetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma con decreto dell’8 settembre 2005 ha rigettato il ricorso proposto da D.F.A. diretto a ottenere l’indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di una causa previdenziale iniziata davanti al giudice del lavoro di Nola con ricorso del 19 gennaio del 2000 definito con sentenza del 20 maggio 2004, osservando che, dovendo detrarsi dalla durata complessiva del giudizio il tempo corrispondente a due rinvii chiesti dalla parte per un totale di circa un anno, non si era verificato alcun ritardo irragionevole.

Per la cassazione di tale decreto la D.F. ha proposto ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia erroneamente escluso il pregiudizio morale in violazione dei principi e della giurisprudenza seguita dalla CEDU;

2) abbia escluso l’indennizzo per la lieve entità del ritardo;

3) abbia erroneamente determinato in tre anni, invece che in ventiquattro mesi la ragionevole durata del giudizio e abbia rigettato la richiesta di condanna al pagamento del bonus di Euro 2.000,00.

2. Il ricorso è inammissibile perchè non censura in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata consistente nell’affermazione del rispetto del parametro della durata triennale del giudizio per effetto della detrazione del periodo di un anno imputabile ai rinvii richiesti dalla parte attrice.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima CiVile, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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