Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6281 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26643-2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO GRISPO,

presso il cui studio a Roma, via Otranto 12, elettivamente domicilia

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 496/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 21/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la sua tempestività, ha respinto, nel merito, l’appello che I.A., nato in (OMISSIS) l'(OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

I.A., con ricorso notificato il 18/9/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7,1416 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione contraddittoria, superficiale e lacunosa e di fatto apparente, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ritenendo che, nel suo Paese d’origine, non sussistesse una situazione di violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte ha omesso di attribuire un’adeguata ed oggettiva rilevanza alle allarmanti risultanze dei recenti rapporti informativi maggiormente accreditati a livello internazionale dai quali, come la stessa corte ammette, emerge la sussistenza di una situazione critica sotto il profilo dei diritti umani nonchè, con particolare riferimento alla regione del (OMISSIS), il compimento di gravi attentati terroristici che hanno determinato una situazione di violenza indiscriminata che a tutt’oggi caratterizza negativamente tutto il (OMISSIS).

1.3. La situazione socio-politica e religiosa dell’area geografica di provenienza del richiedente, in effetti, a causa del conflitto tra sciiti e sunniti nel nord-ovest del Paese, risulta caratterizzata da gravi tensioni sociali, conflitti interetnici e interreligiosi e, di conseguenza, da una violenza diffusa, rilevante ai fini previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c) per l’elevato rischio per l’incolumità e la vita dei civili.

1.4. La corte d’appello, invece, ha concluso il ricorrente, omettendo qualsivoglia riferimento specifico alla situazione dell’area di provenienza del richiedente, si è limitata a rilevare in generale che, in (OMISSIS), non sussiste una situazione di conflitto armato e di violenza indiscriminata ma senza esplicitarne, neppure succintamente, le ragioni e senza svolgere l’attività istruttoria necessaria per verificare lo stato in cui attualmente si trova la sicurezza dei civili nella regione del (OMISSIS).

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone, in effetti, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.3. Nel caso di specie, la corte d’appello, indicando le fonti internazionali consultate (“Human Rights Watch – World Report 2017, Amnesty International – rapporto 2016-2017, EASO – COI report (OMISSIS)”), ha ritenuto, in fatto, che la situazione esistente in (OMISSIS), pur se critica sotto il profilo dei diritti umani, non è caratterizzata da un conflitto armato interno che abbia generato una violenza generalizzata.

Si tratta di un apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi dei quali abbia specificamente indicato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la puntuale deduzione nel corso del giudizio di merito, lamentando, piuttosto, la valutazione, asseritamente erronea, che il tribunale ha svolto delle risultanze istruttorie.

D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto in sostanza inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019): non certo alle decisioni di merito che, con riguardo allo stesso Paese d’origine del richiedente, abbiano ritenuto, in forza delle prove ivi acquisite, il contrario.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria presentata dal richiedente senza, tuttavia, svolgere, attraverso l’analisi della situazione di vulnerabilità in cui versa, qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza delle diverse condizioni che possono essere poste a fondamento di tale forma di protezione.

3.2. Il richiedente, infatti, ha osservato il ricorrente, in giovane età, a seguito della persecuzione subita, è fuggito dal (OMISSIS), e cioè da un Paese che si trova in una situazione di conflitto armato che ha generato una violenza indiscriminata e incontrollata, e, dopo un disperato viaggio, che lo ha portato per un anno in Libia, in cui ha ulteriormente vissuto l’incubo di un conflitto armato, è arrivato in Italia dove si è pienamente integrato mentre, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, rischierebbe la propria vita la motivo è infondato.

3.3. La corte d’appello, invece, non ha adeguatamente valutato la situazione di vulnerabilità del richiedente.

4.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, in effetti, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.2. Nel caso di specie, la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, per un verso, la mancata deduzione di qualsivoglia elemento specifico a tal fine rilevante (“la domanda deve infatti basarsi su qualche motivo individualizzante che sostanzi le oggettive e gravi situazioni personali richieste dalla legge”) e, per altro verso, l’insussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, che ha ventinove anni ed una vasta famiglia in (OMISSIS).

La prima statuizione è rimasta del tutto incensurata, non avendo il ricorrente denunciato che, al contrario, la domanda di protezione umanitaria era stata proposta con la specifica deduzione dei relativi fatti costitutivi: a partire dalla invocata integrazione.

La seconda statuizione integra un apprezzamento in fatto che, come tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive delle quali il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, abbia specificamente indicato la deduzione innanzi al giudice di merito: ciò che, nel caso in esame, non è accaduto.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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