Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6280 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 15/03/2010), n.6280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4040/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

30.1.08, depositata il 13/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 13.2.2008, ha accolto l’appello proposto da V.A. contro la sentenza del Tribunale di Brindisi, ed ha dichiarato il diritto dell’appellante alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1988 al 1992. La Corte Territoriale ha così respinto l’eccezione di decadenza dell’azione proposta dall’Inps rilevando che a norma del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito in L. n. 83 del 1970 e del D.Lgs. n. 375 del 1993, detta eccezione va disattesa quando non sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento formale di rigetto del ricorso amministrativo, sempre che l’interessato non ne abbia avuto altrimenti conoscenza, non essendo sufficiente il silenzio dell’amministrazione sul ricorso a far decorrere il termine di decadenza.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione delle norme di legge sopra citate ha affermato che a seguito della riforma dei ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura introdotta dal D.Lgs. n. 375 del 1993, il termine di 120 giorni di decadenza dall’azione giudiziaria decorre, in caso di silenzio dell’amministrazione, dalla scadenza del termine di definizione del procedimento amministrativo.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorso è manifestamente fondato sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, secondo cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito in L. n. 83 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza, restando comunque irrilevante una eventuale decisione tardiva del ricorso (cfr. tra le tante Cass. n. 813/2007, n. 2374/2007, n. 2375/2007).

Nella specie, avendo l’interessata in data 25 luglio 1994 proposto ricorso alla Commissione Centrale avverso la cancellazione dagli elenchi per gli anni in questione, e non avendo la Commissione deciso entro 90 giorni, dalla scadenza di quest’ultimo termine è cominciato a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni, sicchè il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 18.11.1998, è chiaramente inammissibile per intervenuta decadenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da V.A..

Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di V.A.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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