Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6280 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26180-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANIA RUSSO,

presso il cui studio a Bergamo, via Camozzi 34, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 30/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 4124/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 13/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che O.M., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

O.M., con ricorso notificato il 11/9/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse credibile senza, tuttavia, considerare che le dichiarazioni rese dallo stesso risultano coerenti, lineari ed, alla luce delle informazioni relative al tempo e al luogo di provenienza, assolutamente plausibili posto che le discriminazioni ai danni degli omosessuali sono, a partire dal (OMISSIS), indubbiamente aumentate. In effetti, con l’emanazione del “same sex marriage prohibition act”, ogni condotta omosessuale è punita con una pena assai severa, compresa tra un minimo di dieci ed un massimo di quattordici anni di reclusione. Del resto, ha concluso il ricorrente, la polizia (OMISSIS) è ben nota per l’alto tasso di corruzione e di abuso della forza.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente senza aver provveduto all’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del suo Paese d’origine.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che può essere denunciato, in sede di legittimità, o per violazione di legge, in quanto svolto in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 3, comma 5, cit., oppure per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti e, come tale, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 13578 del 2020).

3.2. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente fosse intrinsecamente inattendibile.

Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento (del quale il tribunale ha esposto analiticamente le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha specificamente censurato: – nè per violazione dei parametri normativi che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, cit., presiedono al suo svolgimento, in difetto di una precisazione deduzione circa il punto in cui il giudizio espresso dal tribunale si discosterebbe, in ipotesi, dagli stessi; – nè per omesso esame di fatti, principali ovvero secondari, dei quali abbia specificamente indicato la deduzione in giudizio e che, in ipotesi, sarebbero stati decisivi ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, essendosi, piuttosto, limitato a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

3.3. Peraltro, è noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b): senza che sia a tal fine necessario alcun approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (che, nella specie, non risulta essere stata specificamente dedotta innanzi al giudice di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

3.4. Il giudizio d’inattendibilità svolto dal tribunale si sottrae, del resto, alle censure svolte dal ricorrente sotto il profilo della dedotta coerenza delle vicende narrate con il trattamento punitivo che la legislazione della (OMISSIS) riserva agli omosessuali.

E’, in effetti, senz’altro vero che, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. n. 26921 del 2017).

Tale principio, tuttavia, non esclude affatto che, con particolare riguardo alla vicenda personale del richiedente, posta a fondamento della domanda di protezione, il giudice debba vagliare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ove non suffragate da prove, anche sul piano della loro tenuta logica.

Ed invero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 al comma 5, stabilisce che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:…

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;…

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Alla stregua del chiaro dato normativo, dunque, le dichiarazioni del richiedente ben possono essere suffragate da prove.

Se così non è, viceversa, tali dichiarazioni sono sottoposte ad una verifica di credibilità (“… essi sono considerati veritieri…”).

Tale verifica comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche, e prima ancora, un controllo di plausibilità, sicchè il racconto deve essere per l’appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall’uso della congiunzione “e” (“…coerenti e plausibili e non sono in contraddizione…”).

Tale giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve, infine, nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lett. e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei “riscontri effettuati”, espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, per cui i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle “informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, ma anche all’intrinseca credibilità razionale della narrazione.

Il menzionato controllo di logicità, lungi dal presentarsi quale appesantimento della posizione del richiedente, è viceversa espressione del favore che l’ordinamento riserva alla domanda di protezione internazionale, la quale, come emerge dal principio poc’anzi richiamato, non è rigidamente governata dal principio dell’onere della prova, giacchè non soltanto il giudice, in determinati frangenti, ha il dovere di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio, in particolare quello che concerne la situazione del paese di provenienza (si veda il comma 3 della richiamata disposizione), ma gli è consentito addirittura di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto: e tuttavia, proprio perchè si tratta di ritenere provati fatti che non lo sono, occorre almeno che essi reggano ad un giudizio di controllo di logicità, senza di che non resterebbe al giudice, una volta operata la verifica di coerenza intrinseca ed estrinseca, che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire, per l’ovvia considerazione che il tribunale, se è in condizione di stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza non ha la benchè minima possibilità di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta.

In definitiva, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 trovando applicazione il principio per cui, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche – com’è accaduto nel caso di specie – ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, che è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019, in motiv.).

Il tribunale, infatti, ha ritenuto la narrazione dei fatti svolta dal richiedente in ordine alla vicenda che lo ha indotto alla fuga e le modalità della stessa, fosse intrinsecamente inattendibile, scarsamente plausibile ed, in alcuni punti, contraddittoria, ed ha, quindi, correttamente escluso, in mancanza di tale necessario riscontro, ogni rilievo alla situazione socio-politica del suo Paese di provenienza.

3.5. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone, dal suo canto, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

Nel caso di specie, la decisione impugnata, indicando le fonti internazionali consultate ed il contenuto delle informazioni così acquisite (v. il decreto, p. 4 e 5), ha accertato, in fatto, che la (OMISSIS) e, segnatamente, l’Edo State, e cioè la regione di provenienza del richiedente, non si caratterizza per una situazione di violenza generalizzata originata da un conflitto armato.

Si tratta di un apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi dei quali abbia specificamente indicato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la deduzione nel corso del giudizio di merito, lamentando, piuttosto, la valutazione, asseritamente erronea, che il tribunale ha svolto delle risultanze istruttorie.

D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019): non certo alle decisioni di merito che, con riguardo allo stesso Paese d’origine del richiedente, abbiano ritenuto, in forza delle prove ivi acquisite, il contrario.

4. Il ricorso, per l’infondatezza dei motivi in cui è stato articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

5. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso del ministero.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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