Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 628 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 27/05/2010, dep. 12/01/2011), n.628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18818-2007 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUPO PIERERANCESCO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato SAPONARA MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELLA ANTONIO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A., P.V., C.V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 103/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

12/05/06, depositata il 24/05/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. TPPOLISTO PARZIALE;

– udito l’Avvocato D’Angela Antonio, difensore della controricorrente

che si riporta ai motivi e chiede la condanna alle spese;

sentito il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla

osserva rispetto alla relazione ex art. 380-bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.A.M. impugna la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 103 del 2006, pubblicata il 24 maggio 2006.

2. – Resiste con controricorso P.M.C.. Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli altri intimati.

3. – Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 287 del 1989, su domanda di P.A.M., determinava il confine tra le contigue proprietà di cui al foglio 64 del Comune di Pisticci con ordine a P.D. e P.M.C. di restituire metri quadri 206 di terreno indebitamente occupato. Respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione e quella di accessione della stessa striscia di terreno.

4. – La sentenza veniva appellata da P.D. e P. M.C. che lamentavano che il Tribunale non aveva considerato che il confine tra due terreni risultava dal frazionamento operato dal geometra D.G. che faceva stato tra le parti, perchè allegato all’atto di donazione del 28 settembre 1954 relativo al terreno in questione, donato dai genitori comuni danti causa.

5. – La Corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione della CTU, accoglieva l’appello e rigettava la domanda della P.A. M., la quale ricorre avverso detta sentenza articolando due motivi di ricorso. Col primo lamenta l’omessa, insufficiente ed erronea motivazione sul punto di decisivo della controversia per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i donanti avessero inteso donare non già la metà della particella 49, ma soltanto quella parte appositamente frazionata nelle dimensioni indicate nel corpo dell’atto. Con il secondo motivo lamenta l’insufficiente motivazione circa la ritenuta idoneità tecnica del frazionamento.

6. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. e comunque infondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Le parti non si sono avvalse della facoltà, loro attribuita dall’art. 378 c.p.c., di replicare alle ragioni svolte nella relazione.

7. – Alla dirigenza amministrativa della Corte è pervenuto in data 10 febbraio 2010 un fax leggibile nelle sole prime 15 righe, di una sola pagina, intitolato “atto di denuncia – querela” che pare riferibile alla parte ricorrente e che ha il contenuto di una denuncia, sulla quale non vi è luogo a provvedere, trattandosi di un fax proveniente da una parte privo di elementi che ne possano garantire l’autenticità e non potendosi comunque comprendere il suo contenuto.

8. – Il ricorso, oltre che inammissibile, è anche infondato.

8.1 – E’ inammissibile perchè non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. 2006 n. 40, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

Il ricorso in questione contiene due motivi con i quali si denunciano vizi di motivazione. Al riguardo occorre osservare che l’orientamento ormai prevalente è nel senso che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, l’ordinanza della sez. 3 n. 4646/2008).

TI relativo requisito deve, quindi, sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente (deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis) che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007 e, da ultimo, ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, perchè la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

Nella specie, il ricorrente conclude gli svolti motivi, entrambi per vizio di motivazione, con un “quesito” costituito da una massima di diritto in tema di motivazione per il caso di pluralità di consulenze che, all’evidenza, non integra gli indicali estremi richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. per una sintesi idonea del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. Tale forma di sintesi non contiene, infatti, nè l’indicazione del fatto controverso, nè le ragioni della sua erronea valutazione da parte del giudice a quo, nè la diversa valutazione di esso che, ad avviso del ricorrente, la Corte dovrebbe avallare, essendo limitata al richiamo d’un astratto principio di diritto che, come già sovente evidenziato anche in relazione ai quesiti richiesti dall’ art. 366 bis c.p.c. per i motivi basati sul n. 3, art. 360 c.p.c., resta avulso dalle ragioni fatte valere con il motivo e non consente alla Corte medesima di percepire, attraverso la sua sola lettura, la questione prospettata in concreto ed il principio che le si chiede di affermare.

8.2 – Il ricorso appare comunque infondato avendo la Corte adeguatamente e diffusamente motivato proprio con riferimento alla complessa vicenda relativa alla determinazione del confine, argomentando espressamente con riferimento alle conclusioni della CTU ed alle ragioni per le quali tali conclusioni venivano condivise con riferimento alle diverse valutazioni operate dai consulenti di parte.

D’altra parte, il primo motivo si rammostra inammissibile anche per altro verso.

Con esso si censura l’interpretazione d’un atto di donazione; ciò stante, avrebbe dovuto il ricorrente prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione a specifiche censure d’erronea interpretazione od applicazione dell’atto medesimo con puntuale riferimento ai criteri legali d’ermeneutica contrattuale, dacchè la disamina d’ogni altra questione presuppone l’intervenuto accertamento dell’eventuale errore sull’interpretazione della volontà negoziale e non può, pertanto, aver luogo ove manchi tale previo accertamento del possibile vizio che infici sul punto ab origine l’impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il necessario presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto poi sulla base di essa.

E’ ben vero che il ricorrente sembra prospettare una sua personale interpretazione a sostegno delle assunte conclusioni, difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice del merito, il che tra l’altro conferma la validità della considerazione sopra esposta, tuttavia, quand’anche tale irrituale forma di denunzia dell’errore interpretativo, non consentita per mancata specifica deduzione del vizio e della norma violata, fosse suscettibile d’esser presa in considerazione, essa sarebbe, comunque, da considerare inidoneamente formulata ed inammissibile. L’opera dell’interprete, in vero, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà della o delle parti espressa nel negozio rispettivamente unilaterale o bilaterale, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità, come s’è già evidenziato, soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’ambito dell’applicazione di tali criteri; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non solo, come già visto, deve fare riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente, come già sopra rilevato – la semplice critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Parimenti si rammostra inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si lamentano l’inidoneità del quesito posto al CTU ed il contrasto di consulenze, per le seguenti ulteriori ragioni.

Sotto il primo profilo, il ricorrente non allega e tampoco prova d’aver sollevato la questione proponendo il dovuto reclamo ex art. 178 c.p.c. o, quanto meno, proponendola in sede di conclusioni, onde non gli è consentito dedurla in questa sede, operando la preclusione verificatasi a seguito della sua inerzia nel grado pregresso; per altro verso, lo stesso ricorrente non censura l’impugnata sentenza anche per omessa pronunzia sul punto e la questione si rammostra, pertanto, nuova ed anche per ciò inammissibile.

Sotto il secondo profilo, occorre osservare che, giusta i noti principi di specificità, autosufficienza e preclusione, ove parte ricorrente denunzi l’omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d’ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d’ufficio, il motivo non può essere limitato a censure d’erroneità e/o d’inadeguatezza della motivazione od anche d’omesso approfondimento di determinati temi d’indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il consulente d’ufficio poi recepite dal giudice; è, per contro, necessario che non solo precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli clementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, ma, soprattutto, indichi, in particolare, le esatte controdeduzioni alla consulenza d’ufficio posta dal giudice a quo a base della pronunzia impugnata ch’essa abbia effettivamente svolte nel giudizio di merito e dimostri come le stesse siano state neglette e come tale negligenza abbia comportato l’erroneità della decisione impugnata. Nella specie, devesi rilevare come, anzi tutto, nelle deduzioni di parte ricorrente non risulti adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, alla corte di merito fossero stati segnalati errori del consulente d’ufficio, così nel rilievo e nell’elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svolgimento dell’iter logico iniziato con l’analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, ed, in secondo luogo, non risulta se, in quali esatti termini e con quali precise finalità, alla corte stessa fossero stati segnalate incongrue discrasie tra le due richiamate consulenze; il ricorrente si limita a fare riferimento ad alcuni elementi di giudizio ed a trame le proprie personali conclusioni per dimostrare l’assunta erroneità delle argomentazioni del consulente d’ufficio e della corte territoriale, così traducendosi il motivo non in una specifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice a quo, del tutto irrilevante in questa sede attenendo all’ambito della discrezionalità del giudice del merito nella valutandone dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione inammissibile nel giudizio di legittimità, e non ai vizi dell’iter di detta formazione rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 (duemila) Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA