Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6279 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 15/03/2010), n.6279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4034/2009 proposto da:

M.A. nella qualità di erede di A.I.P.

nella qualità di erede di P.I., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

Gina, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5917/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18.9.07, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da A.A.P. nei confronti dell’Inps per il pagamento degli accessori sui ratei di pensione corrisposti in ritardo al proprio dante causa P.I., il Tribunale di Roma rigettava la domanda e compensava le spese.

La sentenza veniva impugnata dalla A.. La Corte di Appello di Roma, con dispositivo letto all’udienza del 18.9.2007, riformava la decisione del primo giudice, condannava l’Inps al pagamento degli accessori, confermava la statuizione della sentenza di primo grado sulle spese di quel giudizio e condannava l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Avverso detta sentenza M.A., qualificandosi erede di A.I.P., ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., e vizi di motivazione, lamenta che il giudice di appello, non tenendo conto dell’esito finale della lite, pienamente favorevole al ricorrente, e della conseguente caducazione della sentenza del Tribunale, ha confermato la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese di primo grado senza alcuna motivazione.

L’Inps ha resistito con controricorso con il quale in via preliminare ha eccepito la mancanza di ogni prova della asserita qualità di erede del ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memoria e documenti.

Il ricorso è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente provato la sua qualità di erede della A..

Il ricorrente sostiene di aver depositato unitamente al ricorso per cassazione un provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Zadar in data 10.4.2000 con il quale il giudice D.N., dato atto del decesso della sig.ra I.P., ha accertato che unico erede della defunta è il figlio M.A. fu V..

Il Collegio rileva che il predetto provvedimento del giudice di Zadar è scritto in lingua straniera, verosimilmente croata, e che la traduzione allegata, oltre a non essere firmata, non risulta asseverata dal traduttore e non può quindi essere utilizzata nel presente giudizio (vedi Cass. n. 10831/1994).

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla per le spese a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima dalle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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