Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6279 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4434/2015 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EGEO 20,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEANDRO TRAVERSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6131/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 da Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– E.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Polis Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6131/28/2014, depositata in data 17/0672014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata al contribuente, a seguito di accertamento resosi definitivo, in assenza di impugnazione, per maggiori IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2000, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso de contribuente.

– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la notifica del prodromico avviso di accertamento, effettuata ex art. 140 c.p.c. (come risultante “dalla relazione di notificazione del 24/09/2007) stante l’assenza del destinatario, doveva ritenersi regolarmente effettuata, avendo l’Ufficiale notificatore provveduto “ad affiggere avviso di deposito alla porta dell’abitazione” alla Casa Comunale ed ad inviare la raccomandata” c.d. informativa.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed i Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 140 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto rituale la notificazione del previo avviso di accertamento, malgrado la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata data notizia ai destinatario del deposito dell’atto, stante la momentanea assenza del medesimo.

2. La censura è fondata.

– Invero, come chiarito da questa Corte (Cass. 21132,12009; cfr. Cass. 25985/2014; Cass. 22796/2015), “in tema di notificazione dell’avviso di accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia date notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo”.

– Nella specie, i giudici della C.T.R., essendo motivo di impugnazione anche la questione della mancata rituale notificazione dell’accertamento, atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata in giudizio, pur avendo accertato che l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., hanno ritenuto sufficiente, ai fini della prova della ritualità del procedimento notificatorio, la semplice allegazione della spedizione della raccomandata c.d. informativa.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;

rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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