Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6279 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35561/2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Milano, via Tolmezzo n. 2,

presso lo studio dell’avv. E. della Pietà che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato i 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da M.N. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il Bangladesh per problemi connessi alla politica, infatti, il proprietario dell’immobile dove il ricorrente aveva aperto la bottega di sarto era del BNP e pure il ricorrente era un sostenitore di tale partito pur non essendo iscritto e ogni tanto venivano nel negozio alcuni leader del BNP a bere il thè. Nel 2011, il proprietario del negozio era stato rapito e successivamente si erano presentate nel negozio alcune persone del partito avverso che gli avevano chiesto denaro, minacciandolo di non farlo più lavorare. Pur essendosi rivolto alla polizia, esponenti avversi si erano appropriati del negozio e ne avevano fatto un loro ufficio. Era poi scappato attraverso vari paesi asiatici e poi Europei.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso (ancorchè distinto in due censure).

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella situazione di grave pericolo per l’incolumità del ricorrente se rimpatriato nel paese d’origine, nonchè per non aver valutato gli ulteriori aspetti di vulnerabilità, correlati alla violazione di diritti umani, che avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile, sotto il profilo della richiesta protezione sussidiaria, perchè solleva censure di merito, in termini di mero dissenso, rispetto all’accertamento del giudice del merito che ha basato la sua decisione su fonti informative aggiornate ed autorevoli (Amnesty International, Human Rights Wachts – World Report, ecc. v. p. 7 del decreto impugnato).

In riferimento, al profilo della protezione umanitaria, lo stesso è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (v. p. 8).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere suite spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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