Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6278 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6036/2019 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 101,

presso lo studio dell’avvocato Mormino Enrico, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) in Liquidazione, Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Mantova, Procura Generale presso la Corte di Appello

di Brescia, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1185/2018 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

pubblicata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2022 dal Consigliere Dott. Paola VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Soldi

Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in via principale

con affermazione del principio nell’interesse della legge; in

subordine rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Enrico Maria Mormino, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione avverso la sentenza del 16/11/2017 con cui il Tribunale di Mantova ne aveva dichiarato il fallimento su domanda del Pubblico Ministero;

1.1. la società reclamante aveva rappresentato “la pendenza di due procedimenti contenziosi per i quali era prognosticabile un esito positivo con importanti ripercussioni sia in termini di riduzione del debito sia di acquisizioni di risorse per pagare le restanti posizioni creditorie”, posto che “la situazione patrimoniale riepilogativa al 31 luglio 2017 evidenziava uno sbilancio tra poste attive e poste passive con una perdita di esercizio di Euro 370.475,902”;

1.2. la Corte territoriale, premesso che “e’ onere del debitore allegare e provare gli assets liquidabili del proprio patrimonio, i presumibili valori di realizzo ed i tempi del medesimo, al fine di fornire al giudicante elementi utili a raffronto con i dati del passivo (Cass. 25167/2016), ha osservato che “la circostanza che si tratta di crediti sub judice per i quali il reclamante non può invocare neppure un titolo provvisoriamente esecutivo, senza che sia prevedibile l’epoca di definizione dei relativi contenziosi, preclude che possano essere considerati come elementi del patrimonio della società né per gli importi vantati ma neppure in misura inferiore e di conseguenza tali voci non possono assolutamente essere invocati quali risorse atte a far fronte ai debiti della società”;

1.3. avverso detta sentenza l'(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese;

2. con ordinanza interlocutoria n. 21086 del 22/07/2021 la Sezione Sesta-1 di questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza, in ragione dei ravvisati “profili di complessità, afferenti alla valutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio ai fini dello scrutinio sullo squilibrio patrimoniale di società in liquidazione”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Errata interpretazione della L.Fall., art. 5 e violazione dell’art. 1988 c.c., art. 3 Cost.”: per avere la Corte d’appello “ritenuto sussistere lo stato di insolvenza sussumendo la fattispecie concreta nell’alveo della norma citata sebbene una corretta analisi delle poste attive e passive avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio”, poiché ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione “occorre includere le fondate pretese creditorie dell’impresa al pari dei crediti dedotti dall’istante il fallimento anche ove contestati, sub jiudice, o non sorretti da un titolo esecutivo ancorché provvisorio purché appaiano manifestamente fondati”;

2.2. il secondo mezzo denunzia per analoghe ragioni la nullità della sentenza, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e art. 111 Cost., comma 6, in uno alla “irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”;

3. preliminarmente all’esame dei motivi va rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, poiché, dall’acquisita attestazione di cancelleria risulta che la sentenza d’appello è stata comunicata alla odierna ricorrente (all’indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (06/07/2018), mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 06/02/2019, ben oltre il termine di trenta previsto dalla L.Fall., art. 18, comma 14;

3.1. invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 23443/2019; conf. Cass. 27685/2018, 26872 /2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016);

4. Alla inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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