Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6278 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 18282-2012 proposto da:

O.G.S., (OMISSIS), O.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENZO DA CERI 195, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, rappresentati e difesi dagli

avvocati MICHELE GATTO, ENRICO AMBROGIO;

– ricorrenti –

contro

B.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato MICHELE GATTO anche per delega dell’Avvocato ENRICO

AMBROGIO, difensori dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti;

udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI, con delega dell’Avvocato MASSIMO

LOTTI difensore del controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione del 14.4.1993 B.F., sulla premessa che un terreno di sua proprietà, sito alla (OMISSIS), riportato in catasto al fg. (OMISSIS), fosse intercluso, conveniva innanzi al Pretore di Cosenza O.A., M.S., A. ed An., quali proprietari del fondo limitrofo, già in parte destinato a strada, chiedendo che su detta strada fosse costituita, previa determinazione dell’indennità dovuta, servitù coattiva di passo.

Successivamente, integrato il contraddittorio nei confronti di O.C. e G.S., il Pretore, rilevata la carenza di legittimazione passiva di alcuni convenuti, accolse la domanda del Borrelli nei confronti di O.C. ed O.G.S., e per l’effetto costituì in favore del fondo dell’attore ed a carico di quello riportato in catasto al fg. (OMISSIS) una servitù di passaggio pedonale e carraio, per la coltivazione ed uso del fondo dominante determinando la relativa indennità.

Il Tribunale di Cosenza rigettò l’appello confermando la sentenza di primo grado, pur diversamente qualificando la domanda originaria, di ampliamento di precedente servitù ex art. 1051 c.c., comma 3 e non anche di costituzione della stessa ex art. 1051 c.c., comma 1, in quanto all’esito della nuova indagine tecnica disposta in appello era risultato che il fondo del Borrelli non era nè assolutamente, nè relativamente intercluso, avendo un accesso diretto sulla via pubblica attraverso una striscia di terreno, di sua proprietà, della larghezza di cm. 80.

Il Tribunale ritenne peraltro di dover interpretare la domanda dell’attore nel senso che essa avesse ad oggetto un ampliamento del passaggio pedonale e che fosse applicabile al caso di specie il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 9752/1992, in forza del quale la disposizione dell’art. 1051 c.c., comma 3 sarebbe estensivamente applicabile anche nell’ipotesi in cui il fondo abbia un accesso diretto alla via pubblica, mediante una striscia di terreno appartenente allo stesso proprietario, la quale, risultando insufficiente per le necessità del fondo potrebbe essere ampliata, asservendo una striscia del fondo vicino.

Avverso detta sentenza proposero ricorso per cassazione G. e O.C. e questa Corte, con la sentenza n. 24817/08, in accoglimento dei tre motivi con cui i ricorrenti denunziavano i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di extrapetizione e la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, affermò il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, poichè la domanda iniziale faceva esplicito riferimento all’interclusione del fondo e non risultava che vi fosse stato un mutamento della situazione di fatto, nè l’accettazione del contraddittorio dell’eventuale mutatio libelli.

Cassò pertanto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per accertare se vi fosse stata o meno l’accettazione del contraddittorio in ordine alla mutatio libelli, di ampliamento del passaggio preesistente ed, in caso affermativo, se l’ampliamento rappresentasse o meno una mera comodità per il fondo dominante, o servisse piuttosto a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso. Riassunta la causa davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, il giudice del rinvio ritenne che, considerato il vizio di extrapetizione della sentenza cassata, rimanesse impregiudicata la questione dell’interclusione assoluta o relativa del fondo del B..

La Corte territoriale, sulla base delle acquisizioni istruttorie, ed in particolare della ctu e delle riproduzioni fotografiche allegate, affermò che le caratteristiche dell’accesso alla via pubblica del fondo del B. lo rendevano del tutto inadeguato al passaggio anche semplicemente pedonale.

Rilevato altresì che l’esistenza della interclusione, assoluta o relativa su un fondo costituisce accertamento riservato al giudice di merito, ritenne di dover accogliere la domanda originaria del B., formulata in maniera generica e tale da poterla considerare estesa anche al passaggio carrabile con mezzi meccanici, ritenendo pertanto che la stessa non costituisse una domanda nuova ma una mera emendatio libelli, pienamente consentita e peraltro non specificamente contestata nel caso di specie mediante l’atto di appello.

Il giudice del rinvio rigettò, pertanto, l’appello proposto da O.G. e C. e confermò la sentenza del Pretore di Cosenza, con la conseguente costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo di B.F..

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione O.G.S. e O.C. affidandosi a cinque motivi. B.F. ha resistito con controricorso.

Sia i ricorrenti che il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 324 e 384 c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata ha violato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità.

La Corte territoriale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non si era uniformata ai presupposti di fatto ed alle premesse logico-giuridiche sancite nella medesima sentenza, omettendo di concentrarsi sugli accertamenti ad essa demandati con la sentenza di rinvio ed impegnandosi, invece, in una indagine di merito, preclusa dal giudicato e che non gli era mai stata devoluta da questa Corte.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza per vizio di motivazione, facendo da ciò discendere di non esser vincolata dalla sentenza di rinvio per la valutazione di merito della vicenda, laddove i motivi accolti, al contrario, riguardavano tutti e tre vizi di violazione di legge.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. deducendo che la Corte aveva posto a fondamento della propria statuizione di accoglimento della domanda un’argomentazione contraddittoria, accogliendo una domanda di servitù coattiva ex art. 1051, comma 1, dopo aver dato atto che il fondo era invece munito di accesso alla via pubblica.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 3, per avere la Corte d’appello affermato l’inadeguatezza del passaggio di cui disponeva il fondo del B., omettendo di verificare la sussistenza dei presupposti per l’ampliamento, da collegarsi alle esigenze del fondo dominante, avuto riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento, o migliore utilizzazione.

Con il quinto motivo si denunzia, infine, l’insufficiente motivazione su fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare quanto accertato dal Ctu in secondo grado, in merito all’esistenza di altre strade private, che davano accesso alla via pubblica ed all’ampiezza del fronte per cui la proprietà B. è prospicente la strada comunale, determinata dal Ctu in 80 cm.

I primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati e vanno accolti, con assorbimento degli altri.

Conviene premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. 20981/2015; 17353/2010).

Il giudizio di rinvio ha dunque carattere tendenzialmente “chiuso”, nel senso che non è possibile riproporre questioni già dedotte o che la S.C. avrebbe potuto rilevare d’ufficio (Cass. 2749/1996), nè mutare il presupposto di fatto, in forza del quale il principio di diritto è stato enunciato e che ne costituisce il necessario rostrato logico.

Nel caso di specie, questa Corte con la sentenza n. 24817/2008, ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Cosenza per aver confermato la costituzione di una servitù coattiva chiesta dal B. ai sensi dell’art. 1051, comma 1 sul presupposto dell’interclusione del proprio fondo, pur a fronte dell’accertamento che il fondo suddetto aveva invece accesso alla strada pubblica, mediante uno stradello di dell’ampiezza di circa 80 cm., che era attiguo al fondo dei ricorrenti ma non l’attraversava.

La su menzionata sentenza di questa Corte ha pertanto escluso l’applicabilità alla presente controversia del principio di diritto affermato nella sentenza di legittimità n. 9752/1991 in quanto il collegamento con la via pubblica non avveniva attraverso il fondo del vicino, ma mediante una autonoma striscia di terreno di proprietà dello stesso attore.

La Corte di cassazione ha altresì affermato che la domanda originariamente formulata faceva esplicito riferimento all’interclusione del fondo e non risultava che nel corso del giudizio si fosse verificato alcun mutamento della situazione di fatto prospettata.

Da ciò il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale, pur qualificando la domanda come “ampliamento” della servitù, aveva costituito (ex novo) la servitù coattiva di passaggio facendo applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 3.

La Corte ha quindi mandato al giudice di rinvio di accertare “mediante l’esame degli atti del giudizio se via sia stata o meno l’accettazione del contraddittorio in ordine alla mutatio libelli, e (solo) in ipotesi affermativa, se l’ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo.”

I presupposti argomentativi della pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio, posto l’accertamento che il B. aveva un accesso diretto alla strada, sono dunque che la costituzione di servitù per ampliare un preesistente accesso comportava una mutatio libelli, a fronte della domanda originaria, fondata su una situazione di interclusione del proprio fondo, ex art. 1051 c.c., comma 1.

Da ciò la statuizione di extrapetizione della sentenza impugnata e l’accertamento, demandato al giudice di rinvio, avente unicamente ad oggetto l’eventuale accettazione del contraddittorio su tale diversa domanda (di ampliamento del passaggio preesistente) e, solo in tal caso, se tale ampliamento rappresentasse una mera comodità o fosse invece strumentale a rendere possibile il conveniente uso del fondo.

A tali prescrizioni, vincolanti ex art. 384 c.p.c., comma 2, non risulta essersi uniformato il giudice del rinvio.

La Corte di appello, infatti, pur muovendo dall’accertato vizio di extrapetizione della sentenza del tribunale, ha ritenuto che la domanda di “ampliamento” dovesse ritenersi ricompresa nell’originaria domanda ex art. 1051 c.c., comma 1 e, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia di cassazione con rinvio, ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio enunciato dalla sentenza di legittimità n. 9752/1991, affermando che l’esigenza perseguita dal B. avrebbe potuto realizzarsi anche mediante l’ampliamento del passaggio (aggiungendo alla ridotta porzione di sua proprietà una porzione dell’adiacente fondo degli odierni resistenti), così disattendendo quanto affermato dalla sentenza di rinvio, secondo cui l’ampliamento del preesistente passaggio costituiva mutamento della domanda, inammissibile in assenza dell’accettazione del contraddittorio degli odierni resistenti.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame degli altri, formulati, in via subordinata, dagli odierni ricorrenti.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, per effettuare la valutazione omessa nella sentenza impugnata, avuto riguardo all’eventuale accettazione del contraddittorio in ordine alla mutano libelli ed, in ipotesi affermativa, che l’ampliamento non rappresenti un mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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