Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6278 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23825/2019 R.G. proposto da:

M.R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Fausto

Pucillo, con domicilio in Monza, Piazza Garibaldi n. 6;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5237/2019, depositato

in data 17.6.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 5237/2019, Il tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da M.R.A..

Quest’ultimo aveva riferito di provenire dal (OMISSIS), (OMISSIS), e di essersi allontanato dal paese di provenienza non avendo mezzi economici per far fronte ai debiti contratti dalla madre. Secondo il giudice di merito, il racconto del ricorrente era complessivamente attendibile, ma rappresentava una storia di migrazione per ragioni economiche, non riconducibili a nessuna delle fattispecie di protezione internazionale, non essendo prospettato un rischio di persecuzione per ragioni di carattere politico, religioso, o per l’appartenenza ad una data etnia, nè il rischio di un danno grave come definito ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

Il giudice ha anche negato, sulla scorta di informazioni provenienti da fonti accreditate, che il (OMISSIS) fosse interessato da un clima di violenza indiscriminata, ai sensi dell’art. 14, lett. c), citato, mentre, riguardo alla protezione umanitaria, ha ribadito che il ricorrente si era trasferito in Italia per ragioni meramente economiche senza tuttavia versare in una condizione di totale deprivazione.

La cassazione del decreto è chiesta da M.A.R. con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, comma 11, lett. a), artt. 6-13 CEDU, art. 46 Direttiva 2013/32/UE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale non era stata videoregistrata, per cui il tribunale era tenuto a rinnovare l’audizione dinanzi a sè, tanto più che il ricorrente aveva allegato circostanze nuove ed ulteriori rispetto a quelle rappresentate alla Commissione territoriale.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il tribunale non abbia considerato che il ricorrente aveva acquisito una stabile condizione lavorativa in Italia, avendo ~ ottenuto un lavoro a tempo indeterminato e non già un’occupazione precaria, circostanze che giustificavano la concessione del permesso per ragioni umanitarie alla luce dell’integrazione conseguita in Italia.

2. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente ha riconosciuto di esser stato ascoltato dinanzi alla Commissione territoriale e che, in mancanza della videoregistrazione, il verbale di audizione era stato prodotto in causa (cfr., ricorso, pag. 4).

Il tribunale ha disposto la trattazione del procedimento in pubblica udienza, giudicando superflua la rinnovazione dell’audizione, non avendo l’interessato allegato fatti o argomenti nuovi rispetto a quelli già prospettati dinanzi alla Commissione territoriale.

La necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della Direttiva 2013/32/UE proceda all’audizione personale deve essere valutata alla luce dell’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato dal medesimo art. 46, paragrafo 3, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente asilo.

L’autorità giudiziaria può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente svolto in occasione del procedimento di primo grado, stante l’esigenza di sollecita definizione del giudizio (cfr. Corte di Giustizia UE 26.7.2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Invero, le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, lette alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretate nel senso che la normativa comunitaria non osta a che il giudice nazionale respinga il ricorso senza procedere all’audizione, qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, sempre che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo secondo.

La pronuncia, avendo evidenziato che il ricorso non conteneva deduzioni nuove rispetto a quanto già dichiarato dinanzi alla Commissione territoriale, risulta – inoltre – conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis deve leggersi in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE. Pertanto, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 27073/2019; Cass. 5973/2019; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Peraltro, secondo il motivato apprezzamento del giudice di merito, il richiedente asilo aveva abbandonato il paese di origine per ragioni di carattere personale ed economiche e tale vicenda non era inquadrabile tra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione umanitaria, sicchè l’audizione, anche per tale aspetto, non era doverosa, essendo volta a chiarire una vicenda personale che, per quanto osservato, non poteva comunque giustificare l’accoglimento della domanda (Corte giust. Ue 25.7/2018, C-585/16, Aletho; Corte giustizia, 16.7.2020, C-517/17, Milkiyos Addis; Corte giustizia UE 19.3.2020, C-406/18, PG).

3. Il secondo motivo è infondato.

Si è detto che il giudice di merito ha negato la sussistenza di una effettiva condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, osservando che questi non versava in condizioni di indigenza nel paese di origine Or’, che avesse abbandonato il paese per sfuggire da una situazione di particolare deprivazione economica.

Le circostanze asseritamente non valutate attengono alla comparazione con il grado di inserimento socio-economcio conseguito in Italia, profilo che però da solo non può giustificare il rilascio del permesso umanitario.

Un tale raffronto deve esser svolto solo ove si riscontri il pericolo di una grave compromissione dei diritti fondamentali della persona con riferimento alla situazione generale del paese di provenienza e alla stessa condizione soggettiva del richiedente asilo (Cass. 4455/2018).

Questa Corte ha già stabilito che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di non specifica compromissione dei diritti umani con riferimento al paese di origine (Cass. s.u. 29459/2019; Cass. 17072/2017).

In definitiva, i fatti non valutati non appaiono decisivi, con conseguente insussistenza della violazione denunciata.

Il ricorso è respinto.

Nulla sulle spese stante la mera resistenza del Ministero.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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