Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6278 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35103/2018 porposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3,

presso lo studio dell’avv. G. Marciano, che lo rappresenta e difende

in virtù di mandato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte

Suprema Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4993/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da O.S. cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che dopo essere tornato con la famiglia nel proprio villaggio, dopo la morte del nonno, il villaggio viene attaccato dai (OMISSIS) che uccidono il padre dell’appellante. Allora scappa a (OMISSIS) dove viene avvicinato dai membri di una confraternita nota come (OMISSIS), i quali consapevoli della sua vulnerabilità lo minacciano di morte se non si fosse messo al servizio del gruppo. E’ allora che decide di cercare rifugio all’estero.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e per illogicità manifesta della motivazione in merito all’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità in Nigeria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente solleva censure di merito, in termini di mero dissenso, rispetto all’accertamento del tribunale, mentre, non prova che le fonti informative che contrappone a quelle utilizzate dal giudice del merito fossero già state offerte alla valutazione del giudice fin dal primo grado di giudizio e dallo stesso non considerate immotivatamente. Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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