Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6277 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29185/2015 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Gandiglio n.

27, presso lo studio dell’avvocato Perreca Emiddio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Di Maggio Gennaro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

T.I., domiciliato Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Parrella Luca, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2022 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Equitalia Sud SPA presentò domanda di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) SRL sulla scorta di estratti di ruolo; venne ammesso al passivo solo parte del complessivo importo in quanto per parte dell’importo richiesto non era stata fornita la prova della notificazione degli avvisi di addebito INPS e delle relative cartelle alla fallita in bonis e/o al curatore.

La concessionaria alla riscossione propose opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, sostenendo la sufficienza dell’estratto di ruolo a supportare la domanda di ammissione allo stato passivo.

Il Tribunale, respinta la richiesta di chiamata in causa dell’INPS formulata dalla concessionaria alla riscossione, ha rigettato l’opposizione.

Per quanto interessa, ha affermato che: per l’ammissione del credito tributario al fallimento occorre che il relativo presupposto di fatto si sia realizzato prima dell’inizio della procedura, potendo partecipare al concorso solo i crediti anteriori al fallimento; perché il credito sia azionabile è necessario che sia avvenuta l’iscrizione a ruolo, titolo esecutivo per la riscossione delle imposte dirette e indirette, e la natura recettizia del ruolo implica necessariamente che lo stesso sia posto in riscossione al momento del primo atto dell’azione dell’esattore per il pagamento, ossia la notifica della cartella esattoriale; pertanto il credito del concessionario alla riscossione non può essere ammesso al passivo fallimentare in mancanza della prova della notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale, restando altrimenti precluso al fallito o al curatore la possibilità di impugnare nelle sedi competenti l’an o il quantum del tributo posto in riscossione, considerato che l'”estratto di ruolo” non è atto impugnabile.

Ha quindi respinto l’opposizione, sul rilievo che nel caso di specie, per le pretese in contestazione, non era stata provata la notifica di alcun atto impugnabile (id est del “ruolo”) alla fallita in bonis o al curatore.

Equitalia Sud SPA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Fallimento (OMISSIS) SRL ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo Equitalia Sud deduce la violazione e/o errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, come modificati dal D.Lgs. n. 46 del 1999, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 assumendo che tali norme stabiliscono che, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari come anche di quelli di natura non tributaria (D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33), l’agente alla riscossione o concessionario è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Sul tema si registra la recente sentenza a Sezioni Unite n. 33408/2021, che ha affermato “7.- L’oggetto dell’accertamento del passivo è dunque il diritto al concorso (L. Fall., art. 96, u.c.); e il soddisfacimento propiziato dalla domanda d’insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati. 7.1.- In caso di fallimento, dunque, non soltanto non viene in questione l’affidamento di somme all’agente per la riscossione, che è volto, appunto, al recupero coattivo, ma, a monte, il creditore neanche ha bisogno di munirsi di titolo idoneo a consentirgli l’esecuzione: egli ha, invece, in base alla L. Fall., art. 93, l’onere di provare l’esistenza dei crediti che vanta, allegando i relativi documenti dimostrativi.

8.- Qualora i crediti abbiano natura tributaria o previdenziale, la normativa fallimentare va poi a combinarsi con quella, speciale, per essi prevista. Se il debitore è fallito, quindi, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito e l’agente per la riscossione provvede all’insinuazione nella procedura (D.Lgs. n. 30 aprile 1999, n. 112, art. 33). (…)

8.1.- Quanto al credito previdenziale, poi, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, non richiede che l’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati avvenga necessariamente in base a un atto di accertamento (Cass. n. 3269/09; n. 4225/18; n. 21534/19), e comunque la subordina a un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l’accertamento sia stato impugnato davanti all’autorità giudiziaria (comma 3), limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa (comma 4).

9.- In sede concorsuale, dunque, il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c’e’ attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, Cass. n. 9441/19 e n. 18425/21). E altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia stato impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass. n. 19704/15, cit.). (…)

9.1.- Queste sezioni unite (Cass., sez. un., n. 4126/12) hanno poi stabilito che neanche dal D.P.R. n. 603 del 1972, art. 87, comma 2, si può ricavare che occorre il titolo esecutivo per l’insinuazione al passivo del fallimento. Al contrario, la disposizione in questione si limita a legittimare l’agente per la riscossione, qualora si sia aperta la procedura concorsuale in danno del debitore, a procedere esecutivamente comunque, avvalendosi del ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo del credito: pure questa norma è quindi sorretta dall’intento di accelerare l’insinuazione al passivo.

10.1.- E, anche in relazione ai crediti previdenziali, è costante il principio in base al quale, anche a fronte dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, va esaminata nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale (tra varie, Cass. n. 12025/19).

Del tutto irrilevante e’, quindi, ai fini dell’insinuazione al passivo, che gli avvisi di accertamento e di addebito acquistino valore di titolo esecutivo.

11.- E altresì irrilevante è che, a tali fini, essi siano notificati.

La notificazione risponderebbe alla mera funzione d’informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, in riferimento alla notificazione della cartella di pagamento concernente crediti tributari, Cass. n. 6846/21, cit., e, con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19 cit.).

11.1.- Questa funzione e’, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, dell’estratto di ruolo che menzioni gli atti in questione, e che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione a quelli previdenziali, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31 (al riguardo, tra varie, Cass. n. 29806/17; n. 29195/18). (…)

13.- La semplificazione della procedura di riscossione disposta dal D.L. n. 78 del 2010, allora, non produce una complicazione di quella concorsuale, ma incide sulla sola esecuzione coattiva individuale.

Per l’ammissione al passivo fallimentare e’, invece, sufficiente, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, e alla L. Fall., art. 93, che l’agente della riscossione corredi l’istanza d’insinuazione dell’estratto di ruolo, che documenta, mediatamente, l’esistenza dell’atto che ne è posto a base (Cass. n. 14693/17; sulla sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo cfr. altresì, tra varie, anche Cass. nn. 18531/20 e 26896/20).” (Cass. Sez. U. n. 33408 del 11/11/2021; Cass. 2732 del 30/1/2019).

Nel caso di specie, pertanto, il motivo va accolto poiché è accertato che la domanda d’insinuazione, per i crediti in questione, è stata corredata di estratto di ruolo che menziona gli avvisi di addebito di cui si discute, mentre non assume valenza dirimente la mancanza di prova della notifica degli avvisi stessi. Ne segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, che andrà svolto alla luce degli enunciati principi di diritto.

4. In conclusione il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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