Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6277 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 15/03/2010), n.6277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8088-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni Emilio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5.3.08, depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che con sentenza n. 1724/2008 depositata il 2 aprile 2008 la Corte d’appello di Napoli, rigettando l’appello di Poste Italiane s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto del dipendente S.G. a percepire dal 1 gennaio 1998 l’indennità di agente unico intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di autista, stabilita dall’accordo sindacale in data 12 settembre 1996 e corrisposta fino al 31 dicembre 1997, e aveva condannato Poste al pagamento, in favore del dipendente, delle somme dovute a tale titolo.

che la Corte d’appello disattendeva la tesi che la natura sperimentale dell’istituto retributivo e l’uso dell’espressione “incentivo” comportassero il potere datoriale di sospendere la corresponsione del compenso pur continuandosi a richiedere l’espletamento della prestazione aggiuntiva;

che era da escludere che l’incentivo fosse da riferire ai premi di produttività previsti dal CCNL agli artt. 67 e 77 e da ricondurre all’accordo nazionale del 23 maggio 1995, giacchè la circolare n. 25/1995 sui premi riguardava tutt’altre situazioni;

che solo nell’incontro del 22 dicembre 1997 l’azienda sembra affermare la natura temporanea della indennità, senza peraltro disporre l’abolizione della prestazione lavorativa corrispettiva di essa;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Poste Italiane;

che il lavoratore ha resistito con controricorso;

che a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio;

che il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 e segg. c.c. in relazione alla circolare del 23 maggio 1995, ad una serie di accordi collettivi e ad un contratto collettivo per il biennio 1996 – 1997, violazione dei predetti contratti e accordi, violazione degli artt. 2074, 2099 e 2103 c.c., degli artt. 36 e 41 Cost., nonchè vizi della motivazione, sostenendo, in sintesi, che la finalità soltanto incentivante dell’indennità in questione ne giustificava la temporaneità ossia l’erogazione fino al dicembre 1997; che la sopravvivenza dell’indennità era concordata nei limiti di persistenza delle risorse finanziarie costituenti la provvista;

che l’accordo collettivo per l’agente unico era stato comunque denunciato nel 1998 dalle organizzazioni sindacali;

che il motivo non è fondato;

che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione con argomentazioni che, seppure formulate in un diverso contesto normativo (anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3 introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006), restano tuttavia valide e da confermare;

che essa ha ritenuto rispettosa dei canoni di cui all’art. 1362 e segg. c.c. l’interpretazione dell’accordo collettivo del 1996, secondo il quale l’indennità in questione remunerava specifiche prestazioni lavorative, ossia lo scambio degli effetti postali oltrechè la mansione di autista, onde aveva funzione retributiva, non esclusa dalla funzione “incentivante”, ossia di stimolo a ben lavorare;

che questa Corte ha, in argomento, osservato ancora che l’indennità, oggetto di un obbligo contrattuale, poteva non essere aumentata, ma non poteva essere ridotta e tanto meno abolita, quand’anche fossero mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro invocato l’eccessiva onerosità sopravvenuta;

che il termine finale toglie, alla scadenza, effetto al contratto collettivo, ma non sottrae il datore di lavoro dall’obbligo della retribuzione ex art. 2099 c.c., mentre l’ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito, ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all’ammontare già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass., sez. un., 30 maggio 2005 n. 11325);

che dall’art. 2103 c.c. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione dell’ammontare della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, è ricavabile il principio di non riducibilità della retribuzione, da estendere alla voce compensativa di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce può essere soppressa col venir meno di quei particolari modi, ma deve essere conservata in caso contrario (Cass. 14 aprile 1979 n. 2783, 16 agosto 1993 n. 8711, 15 febbraio 1996 n. 326,11 maggio 2000 n. 6046);

che di conseguenza l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, fa si che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la voce deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdetto l’accordo;

che in tal senso questa Corte si è pronunciata con le sentenze 14 settembre 2006 n. 19706, 1 marzo 2007 n. 4821, 25 gennaio 2008 n. 1660, n. 10394 e 18393 del 2009 e numerose altre conformi;

che, rigettato il ricorso, la società ricorrente va condannata alle spese – da distrarsi – in ragione della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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